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Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite massimo di lire 300 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, e' elevato a lire 900 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.
NOTE Nota all' aumentava, con l'art. 1, da lire 170 milioni a lire 300 milioni, a partire dell'esercizio finanziario 1979; il limite massimo entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, potevano essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della .

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1986-1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Vestiario ufficiali e sottufficiali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: ROGNONI