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Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, localita' Punta Sabbioni-Cavallino.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e' autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui risultino assegnatari alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in localita' Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ettari 323 circa, riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta, la strada militare delle Batterie e proprieta' private di terzi; ad est proprieta' privata dei terzi in corrispondenza col vertice estremo del compendio; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest la laguna Veneta.
Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell' come modificato dall'articolo unico della , e' il seguente: "Art. 10. - L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000. Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto". La norma innanzi riprodotta e' stata successivamente modificata con , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 5 dicembre 1974, la quale, con articolo unico, cosi' dispone: "I limiti di somma, previsti dalla , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con , e successive modificazioni".

Art. 2.

1. I prezzi di vendita dei lotti indicati nell'articolo precedente sono determinati dall'ufficio tecnico erariale ed approvati dall'intendenza di finanza, competenti per territorio, secondo i seguenti criteri:
a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;
b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.
2. Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero e' determinato sulla base del doppio del valore di cui al comma 1, lettere a) e b), in rapporto alla diversa destinazione in atto.
3. La cessione e' sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.
4. A richiesta degli interessati, l'Amministrazione finanziaria puo' accordare la rateazione, fino a dieci annualita', del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2. Ciascuna annualita' e' maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.
5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verra' applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.
6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' concernente "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971 ed e' entrata in vigore il successivo 31 ottobre. - La concernente "Norme per la edificabilita' dei suoli", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977 ed e' entrata in vigore il successivo 30 gennaio. - La concernente "Norme sui contratti agrari", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982 ed e' entrata in vigore il successivo 6 maggio. - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".

Art. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria e', altresi', autorizzata a cedere, a titolo gratuito, al comune di Venezia le aree, facenti parte del compendio di cui al precedente articolo 1, destinate dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, zone verdi pubbliche, parco pubblico attrezzato e servizi sociali.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: ROGNONI