Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, localita' Punta Sabbioni-Cavallino.
Art. 1.
1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e' autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui risultino assegnatari alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in localita' Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ettari 323 circa, riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta, la strada militare delle Batterie e proprieta' private di terzi; ad est proprieta' privata dei terzi in corrispondenza col vertice estremo del compendio; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest la laguna Veneta.
Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.
Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell' come modificato dall'articolo unico della , e' il seguente:
"Art. 10. - L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto".
La norma innanzi riprodotta e' stata successivamente modificata con , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 5 dicembre 1974, la quale, con articolo unico, cosi' dispone:
"I limiti di somma, previsti dalla , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con , e successive modificazioni".