Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983.
Preambolo
IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra, il 24 maggio 1983.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.
Art. 3.
1. Il Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'Aeronautica, assicura il controllo di parte italiana delle attivita' dell'Eumetsat, opera affinche' i servizi prestati dall'Eumetsat siano il piu' possibile aderenti agli interessi nazionali e garantisce che i dati resi disponibili da tali servizi siano accessibili agli utenti di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 863, con le prescrizioni nello stesso articolo indicate.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Convenzione
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI
(EUMETSAT)
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Considerato che:
- la sicurezza delle popolazioni e il miglior esercizio di numerose attivita' umane sono condizionati dalle informazioni meteorologiche e richiedono previsioni piu' precise e piu' rapidamente disponibili;
- la possibilita' di migliorare le previsioni dipende in larga misura dalla disponibilita' di osservazioni meteorologiche sia locali sia su scala planetaria, comprese quelle relative alle regioni isolate o desertiche;
- i satelliti meteorologici hanno dimostrato la loro idoneita' e il loro potenziale, unico nel suo genere, per completare i sistemi d'osservazione al suolo, sopratutto per quanto concerne la sorveglianza continua del tempo, nonche' l'esecuzione e la raccolta rapida di osservazioni nelle zone piu' inaccessibili della superficie terrestre;
Visto che:
- l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d'osservazione mediante satelliti ai fini della "Vigilanza Meteorologica Mondiale";
- il programma sperimentale Meteosat, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea, ha dimostrato che l'Europa e' in grado di assumersi la sua parte di responsabilita' nell'attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti;
Riconosciuto che:
- nessuna organizzazione nazionale o internazionale ha stabilito programmi idonei ad offrire all'Europa l'insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d'interesse;
- le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attivita' attinenti al campo spaziale sono di tale entita' da andare oltre le possibilita' di ogni singolo Paese europeo;
- e' auspicabile fornire agli organismi meteorologici europei un quadro di cooperazione che permetta loro di intraprendere azioni comuni utilizzando le tecnologie spaziali applicabili alla ricerca e alla previsione meteorologiche;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Creazione dell'Eumetsat
1. Con la presente Convenzione viene istituita un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici, qui di seguito denominata "Eumetsat".
2. Sono membri dell'Eumetsat, qui di seguito denominati "Stati membri", gli Stati parti alla presente Convenzione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15.2 ovvero 15.3.
3. L'Eumetsat ha personalita' giuridica. Essa ha segnatamente la capacita' di stipulare contratti, di acquistare beni mobili e immobili e di disporne, cosi' come di costituirsi parte in giudizio.
4. Gli organi dell'Eumetsat sono il Consiglio e il Direttore.
5. La sede dell'Eumetsat e' fissata provvisoriamente nei locali dell'Agenzia Spaziale Europea a Parigi. La decisione definitiva per quanto concerne l'ubicazione della sede verra' presa dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.2 (b) viii) qui di seguito.
6. Le lingue ufficiali dell'Eumetsat sono l'inglese ed il francese.
CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI
(EUMETSAT)
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Considerato che:
- la sicurezza delle popolazioni e il miglior esercizio di numerose attivita' umane sono condizionati dalle informazioni meteorologiche e richiedono previsioni piu' precise e piu' rapidamente disponibili;
- la possibilita' di migliorare le previsioni dipende in larga misura dalla disponibilita' di osservazioni meteorologiche sia locali sia su scala planetaria, comprese quelle relative alle regioni isolate o desertiche;
- i satelliti meteorologici hanno dimostrato la loro idoneita' e il loro potenziale, unico nel suo genere, per completare i sistemi d'osservazione al suolo, sopratutto per quanto concerne la sorveglianza continua del tempo, nonche' l'esecuzione e la raccolta rapida di osservazioni nelle zone piu' inaccessibili della superficie terrestre;
Visto che:
- l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d'osservazione mediante satelliti ai fini della "Vigilanza Meteorologica Mondiale";
- il programma sperimentale Meteosat, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea, ha dimostrato che l'Europa e' in grado di assumersi la sua parte di responsabilita' nell'attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti;
Riconosciuto che:
- nessuna organizzazione nazionale o internazionale ha stabilito programmi idonei ad offrire all'Europa l'insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d'interesse;
- le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attivita' attinenti al campo spaziale sono di tale entita' da andare oltre le possibilita' di ogni singolo Paese europeo;
- e' auspicabile fornire agli organismi meteorologici europei un quadro di cooperazione che permetta loro di intraprendere azioni comuni utilizzando le tecnologie spaziali applicabili alla ricerca e alla previsione meteorologiche;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Creazione dell'Eumetsat
1. Con la presente Convenzione viene istituita un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici, qui di seguito denominata "Eumetsat".
2. Sono membri dell'Eumetsat, qui di seguito denominati "Stati membri", gli Stati parti alla presente Convenzione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15.2 ovvero 15.3.
3. L'Eumetsat ha personalita' giuridica. Essa ha segnatamente la capacita' di stipulare contratti, di acquistare beni mobili e immobili e di disporne, cosi' come di costituirsi parte in giudizio.
4. Gli organi dell'Eumetsat sono il Consiglio e il Direttore.
5. La sede dell'Eumetsat e' fissata provvisoriamente nei locali dell'Agenzia Spaziale Europea a Parigi. La decisione definitiva per quanto concerne l'ubicazione della sede verra' presa dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.2 (b) viii) qui di seguito.
6. Le lingue ufficiali dell'Eumetsat sono l'inglese ed il francese.
Art. 2
Articolo 2 - Obiettivi
1. L'Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.
2. Il sistema iniziale e' definito all'Allegato I.
3. Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'Eumetsat:
a) trae profitto, per quanto e' possibile, dalle tecnologie sviluppate in Europa particolarmente nel campo dei satelliti meteorologici, assicurando la continuita' operativa dei programmi che si sono dimostrati validi dal punto di vista tecnico e da quello del rapporto costo/ beneficio;
b) si avvale in modo adeguato delle capacita' di Organizzazioni internazionali esistenti che esercitano attivita' in un campo affine;
c) contribuisce allo sviluppo delle tecniche della meteorologia spaziale e dei sistemi di osservazione meteorologica che utilizzino satelliti per migliorare servizi a costi convenienti.
1. L'Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.
2. Il sistema iniziale e' definito all'Allegato I.
3. Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'Eumetsat:
a) trae profitto, per quanto e' possibile, dalle tecnologie sviluppate in Europa particolarmente nel campo dei satelliti meteorologici, assicurando la continuita' operativa dei programmi che si sono dimostrati validi dal punto di vista tecnico e da quello del rapporto costo/ beneficio;
b) si avvale in modo adeguato delle capacita' di Organizzazioni internazionali esistenti che esercitano attivita' in un campo affine;
c) contribuisce allo sviluppo delle tecniche della meteorologia spaziale e dei sistemi di osservazione meteorologica che utilizzino satelliti per migliorare servizi a costi convenienti.
Art. 3
Articolo 3 - Cooperazione
Per conseguire i suoi obiettivi l'Eumetsat coopera, nella maggior misura possibile, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri nonche' con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attivita' abbiano un nesso con detti obiettivi. L'Eumetsat ha l'autorita' di stipulare accordi in tal senso.
Per conseguire i suoi obiettivi l'Eumetsat coopera, nella maggior misura possibile, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri nonche' con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attivita' abbiano un nesso con detti obiettivi. L'Eumetsat ha l'autorita' di stipulare accordi in tal senso.
Art. 4
Articolo 4 - Il Consiglio
1. Il Consiglio e' composto da non piu' di due rappresentanti per ogni Stato membro, di cui uno dovrebbe essere un delegato del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti durante le riunioni del Consiglio.
2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente con mandato biennale e rieleggibili una volta sola. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio e in questa veste non funge da rappresentante di uno Stato membro.
3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. Puo' riunirsi in sessione straordinaria su richiesta sia del Presidente, sia di un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Eumetsat, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
4. Il Consiglio puo' istituire gli organi sussidiari e i gruppi di lavoro che ritiene necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Eumetsat.
5. Il Consiglio fissa il suo regolamento interno.
1. Il Consiglio e' composto da non piu' di due rappresentanti per ogni Stato membro, di cui uno dovrebbe essere un delegato del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti durante le riunioni del Consiglio.
2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente con mandato biennale e rieleggibili una volta sola. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio e in questa veste non funge da rappresentante di uno Stato membro.
3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. Puo' riunirsi in sessione straordinaria su richiesta sia del Presidente, sia di un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Eumetsat, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
4. Il Consiglio puo' istituire gli organi sussidiari e i gruppi di lavoro che ritiene necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Eumetsat.
5. Il Consiglio fissa il suo regolamento interno.
Art. 5
Articolo 5 - Funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio ha facolta' di adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente Convenzione.
2. In particolare, il Consiglio, deliberando:
a) all'unanimita' di tutti gli Stati membri:
i) decide sull'adesione degli Stati di cui all'articolo 15.3 e sulle sue modalita' e condizioni;
ii) decide sugli emendamenti degli Allegati e sulla data della loro entrata in vigore;
iii) approva la conclusione di Accordi di cooperazione con gli Stati non membri;
iv) decide di sciogliere o non sciogliere l'Eumetsat, in applicazione dell'articolo 19;
v) decide le modalita' per intraprendere la realizzazione di sistemi diversi da quello definito allo Allegato I e rispondenti agli obiettivi dell'Eumetsat.
b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi:
i) adotta il bilancio preventivo annuale, nonche' la allegata previsione dell'organico del personale, le spese e le entrate per i successivi tre anni;
ii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonche' il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilita' in ordine all'esecuzione del bilancio;
iii) adotta le misure appropriate di cui all'articolo 9.4;
iv) approva il regolamento finanziario, nonche' ogni altra disposizione finanziaria;
v) fissa l'ammontare del versamento speciale di cui all'articolo 16.5;
vi) delibera sulle modalita' di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19.3 e 4;
vii) decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13;
viii) decide circa l'eventuale trasferimento della sede dell'Eumetsat;
ix) adotta lo Statuto del personale.
c) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti:
i) nomina il Direttore per un periodo determinato e puo' por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore interinale;
ii) definisce i requisiti operativi del sistema europeo di satelliti meteorologici, come pure i prodotti e servizi di cui all'Allegato I, che il sistema fornisce agli Stati membri;
iii) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro;
iv) formula raccomandazioni agli Stati membri in merito ad eventuali emendamenti da apportare alla presente Convenzione;
v) fissa il suo regolamento interno;
vi) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato.
d) a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti:
i) approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore;
ii) decide l'istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato;
iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto a disposizioni esplicite nella presente Convenzione.
3. Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
In tal caso, detto Stato membro puo' tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volonta'. Per determinare l'unanimita' o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto.
L'espressione "Stati membri presenti e votanti" indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti.
4. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto e' necessaria perche' le decisioni del Consiglio siano valide.
Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti posso no essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio.
1. Il Consiglio ha facolta' di adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente Convenzione.
2. In particolare, il Consiglio, deliberando:
a) all'unanimita' di tutti gli Stati membri:
i) decide sull'adesione degli Stati di cui all'articolo 15.3 e sulle sue modalita' e condizioni;
ii) decide sugli emendamenti degli Allegati e sulla data della loro entrata in vigore;
iii) approva la conclusione di Accordi di cooperazione con gli Stati non membri;
iv) decide di sciogliere o non sciogliere l'Eumetsat, in applicazione dell'articolo 19;
v) decide le modalita' per intraprendere la realizzazione di sistemi diversi da quello definito allo Allegato I e rispondenti agli obiettivi dell'Eumetsat.
b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi:
i) adotta il bilancio preventivo annuale, nonche' la allegata previsione dell'organico del personale, le spese e le entrate per i successivi tre anni;
ii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonche' il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilita' in ordine all'esecuzione del bilancio;
iii) adotta le misure appropriate di cui all'articolo 9.4;
iv) approva il regolamento finanziario, nonche' ogni altra disposizione finanziaria;
v) fissa l'ammontare del versamento speciale di cui all'articolo 16.5;
vi) delibera sulle modalita' di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19.3 e 4;
vii) decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13;
viii) decide circa l'eventuale trasferimento della sede dell'Eumetsat;
ix) adotta lo Statuto del personale.
c) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti:
i) nomina il Direttore per un periodo determinato e puo' por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore interinale;
ii) definisce i requisiti operativi del sistema europeo di satelliti meteorologici, come pure i prodotti e servizi di cui all'Allegato I, che il sistema fornisce agli Stati membri;
iii) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro;
iv) formula raccomandazioni agli Stati membri in merito ad eventuali emendamenti da apportare alla presente Convenzione;
v) fissa il suo regolamento interno;
vi) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato.
d) a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti:
i) approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore;
ii) decide l'istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato;
iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto a disposizioni esplicite nella presente Convenzione.
3. Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
In tal caso, detto Stato membro puo' tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volonta'. Per determinare l'unanimita' o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto.
L'espressione "Stati membri presenti e votanti" indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti.
4. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto e' necessaria perche' le decisioni del Consiglio siano valide.
Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti posso no essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio.
Art. 6
Articolo 6 - Il Direttore
1. Il Direttore assicura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio e dei compiti affidati all'Eumetsat. E' il rappresentante legale dell'Eumetsat e come tale firma gli Accordi approvati dal Consiglio e i contratti.
2. Il Direttore agisce su istruzioni del Consiglio. In particolare ha l'incarico di:
a) assicurare il buon funzionamento dell'Eumetsat;
b) riscuotere i contributi degli Stati membri;
c) provvedere agli impegni ed alle spese decisi dal Consiglio nel limite dei crediti autorizzati;
d) preparare la stesura delle licitazioni e dei contratti;
e) preparare le riunioni del Consiglio e fornire la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa alle riunioni di eventuali organi sussidiari e gruppi di lavoro;
f) sorvegliare e controllare l'esecuzione dei contratti;
g) preparare il bilancio preventivo dell'Eumetsat ed eseguirne le disposizioni conformemente al regolamento finanziario; sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione delle disposizioni del bilancio preventivo ed il bilancio dell'attivo e del passivo, conformemente al regolamento finanziario; presentare il rapporto sull'attivita' dell'Eumetsat;
h) assicurare la contabilita';
i) eseguire qualsiasi altro incarico affidatogli dal Consiglio.
3. Il Direttore e' assistito da un segretariato.
1. Il Direttore assicura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio e dei compiti affidati all'Eumetsat. E' il rappresentante legale dell'Eumetsat e come tale firma gli Accordi approvati dal Consiglio e i contratti.
2. Il Direttore agisce su istruzioni del Consiglio. In particolare ha l'incarico di:
a) assicurare il buon funzionamento dell'Eumetsat;
b) riscuotere i contributi degli Stati membri;
c) provvedere agli impegni ed alle spese decisi dal Consiglio nel limite dei crediti autorizzati;
d) preparare la stesura delle licitazioni e dei contratti;
e) preparare le riunioni del Consiglio e fornire la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa alle riunioni di eventuali organi sussidiari e gruppi di lavoro;
f) sorvegliare e controllare l'esecuzione dei contratti;
g) preparare il bilancio preventivo dell'Eumetsat ed eseguirne le disposizioni conformemente al regolamento finanziario; sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione delle disposizioni del bilancio preventivo ed il bilancio dell'attivo e del passivo, conformemente al regolamento finanziario; presentare il rapporto sull'attivita' dell'Eumetsat;
h) assicurare la contabilita';
i) eseguire qualsiasi altro incarico affidatogli dal Consiglio.
3. Il Direttore e' assistito da un segretariato.
Art. 7
Articolo 7 - Il personale del segretariato
1. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, il personale del segretariato e' sottoposto allo statuto del personale, adottato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b). Le condizioni di impiego di un membro del segretariato non soggetto a detto statuto sono sottoposte alla legislazione in vigore nello Stato in cui l'interessato svolge la sua attivita'.
2. Il reclutamento del personale e' effettuato in base alla sua qualificazione, tenuto conto del carattere internazionale dell'Eumetsat. Nessun impiego puo' essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
3. Personale di enti nazionali degli Stati membri puo' essere impiegato dall'Eumetsat, o essere distaccato presso l'Eumetsat per un determinato periodo di tempo.
4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(d), la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore, quale definito dallo statuto del personale. Gli altri membri del personale sono nominati e licenziati dal Direttore che opera su delega del Consiglio. Il Direttore ha autorita' sull'insieme del personale.
5. Gli Stati membri devono rispettare il carattere internazionale delle responsabilita' del Direttore e del personale del segretariato.
Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore ed il personale del segretariato non possono sollecitare ne ricevere istruzioni da nessun governo ne' da alcuna autorita' esterna all'Eumetsat.
1. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, il personale del segretariato e' sottoposto allo statuto del personale, adottato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b). Le condizioni di impiego di un membro del segretariato non soggetto a detto statuto sono sottoposte alla legislazione in vigore nello Stato in cui l'interessato svolge la sua attivita'.
2. Il reclutamento del personale e' effettuato in base alla sua qualificazione, tenuto conto del carattere internazionale dell'Eumetsat. Nessun impiego puo' essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
3. Personale di enti nazionali degli Stati membri puo' essere impiegato dall'Eumetsat, o essere distaccato presso l'Eumetsat per un determinato periodo di tempo.
4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(d), la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore, quale definito dallo statuto del personale. Gli altri membri del personale sono nominati e licenziati dal Direttore che opera su delega del Consiglio. Il Direttore ha autorita' sull'insieme del personale.
5. Gli Stati membri devono rispettare il carattere internazionale delle responsabilita' del Direttore e del personale del segretariato.
Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore ed il personale del segretariato non possono sollecitare ne ricevere istruzioni da nessun governo ne' da alcuna autorita' esterna all'Eumetsat.
Art. 8
Articolo 8 - Responsabilita'
1. L'Eumetsat non offre nessuna garanzia per i servizi e i prodotti che devono essere forniti conformemente alla presente Convenzione.
2. L'Eumetsat, qualsiasi Stato membro, qualsiasi funzionario o impiegato di uno Stato membro che agisce nell'esercizio delle sue funzioni e nei limiti delle sue attribuzioni, nonche' qualsiasi rappresentante alle diverse riunioni dell'Eumetsat, non sono responsabili nei confronti di qualsiasi Stato membro o dell'Eumetsat delle perdite o dei danni derivanti da qualsiasi sospensione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi da fornire a fronte dell'Allegato I della presente Convenzione.
3. Nessuno Stato membro e responsabile singolarmente degli atti e obblighi dell'Eumetsat connessi con l'esistenza del settore spaziale dell'Eumetsat, salvo che detta responsabilita' non risulti da un trattato di cui questo Stato membro e lo Stato che richiede il risarcimento siano Parti contraenti. In questo caso l'Eumetsat rifonde allo Stato membro interessato le somme che quest'ultimo ha pagato, a meno che lo Stato membro non si sia espressamente impegnato ad assumersi tale responsabilita'. Il Consiglio stabilisce le modalita' d'applicazione del presente paragrafo.
1. L'Eumetsat non offre nessuna garanzia per i servizi e i prodotti che devono essere forniti conformemente alla presente Convenzione.
2. L'Eumetsat, qualsiasi Stato membro, qualsiasi funzionario o impiegato di uno Stato membro che agisce nell'esercizio delle sue funzioni e nei limiti delle sue attribuzioni, nonche' qualsiasi rappresentante alle diverse riunioni dell'Eumetsat, non sono responsabili nei confronti di qualsiasi Stato membro o dell'Eumetsat delle perdite o dei danni derivanti da qualsiasi sospensione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi da fornire a fronte dell'Allegato I della presente Convenzione.
3. Nessuno Stato membro e responsabile singolarmente degli atti e obblighi dell'Eumetsat connessi con l'esistenza del settore spaziale dell'Eumetsat, salvo che detta responsabilita' non risulti da un trattato di cui questo Stato membro e lo Stato che richiede il risarcimento siano Parti contraenti. In questo caso l'Eumetsat rifonde allo Stato membro interessato le somme che quest'ultimo ha pagato, a meno che lo Stato membro non si sia espressamente impegnato ad assumersi tale responsabilita'. Il Consiglio stabilisce le modalita' d'applicazione del presente paragrafo.
Art. 9
Articolo 9 - Principi di finanziamento
1. Le spese dell'Eumetsat comprendono i costi relativi ai servizi forniti dai contraenti o fornitori, nonche' le spese dell'Eumetsat necessarie allo svolgimento delle funzioni che le sono state conferite.
2. Le spese dell'Eumetsat sono coperte dai contributi finanziari degli Stati membri e da altri eventuali introiti dell'Eumetsat.
3. Ogni Stato membro versa all'Eumetsat un contributo annuo in valute convertibili, in base alla tabella che figura all'Allegato II.
Le modalita' di versamento dei contributi sono fissate dal regolamento finanziario.
4. Se, dopo la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'articolo 16, uno Stato membro cessa di essere parte alla Convenzione o uno Stato vi aderisce, il Consiglio ne esamina le conseguenze e adotta le misure appropriate. Inoltre, la tabella dei contributi di cui all'Allegato II potra' essere la giornata su base di proporzionalita'.
5. Il regolamento finanziario stabilisce la procedura da applicare in caso di mancato versamento di contributi da parte di uno Stato membro, nonche' gli oneri a carico dello Stato membro in mora.
6. Il Consiglio puo' accettare contributi volontari, in contanti o in altra forma, a condizione che siano offerti per scopi compatibili con gli obiettivi, l'attivita' e i principi di gestione dell'Eumetsat.
1. Le spese dell'Eumetsat comprendono i costi relativi ai servizi forniti dai contraenti o fornitori, nonche' le spese dell'Eumetsat necessarie allo svolgimento delle funzioni che le sono state conferite.
2. Le spese dell'Eumetsat sono coperte dai contributi finanziari degli Stati membri e da altri eventuali introiti dell'Eumetsat.
3. Ogni Stato membro versa all'Eumetsat un contributo annuo in valute convertibili, in base alla tabella che figura all'Allegato II.
Le modalita' di versamento dei contributi sono fissate dal regolamento finanziario.
4. Se, dopo la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'articolo 16, uno Stato membro cessa di essere parte alla Convenzione o uno Stato vi aderisce, il Consiglio ne esamina le conseguenze e adotta le misure appropriate. Inoltre, la tabella dei contributi di cui all'Allegato II potra' essere la giornata su base di proporzionalita'.
5. Il regolamento finanziario stabilisce la procedura da applicare in caso di mancato versamento di contributi da parte di uno Stato membro, nonche' gli oneri a carico dello Stato membro in mora.
6. Il Consiglio puo' accettare contributi volontari, in contanti o in altra forma, a condizione che siano offerti per scopi compatibili con gli obiettivi, l'attivita' e i principi di gestione dell'Eumetsat.
Art. 10
Articolo 10 - Il bilancio preventivo
1. Il bilancio preventivo e' stabilito in unita' di conto europee (UCE), definite dal Regolamento finanziario delle Comunita' europee n. 3180/78 del 18 dicembre 1978.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il bilancio preventivo annuo dell'Eumetsat e' stabilito per ogni esercizio finanziario prima dall'apertura di quest'ultimo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le entrate e le uscite iscritte nel bilancio preventivo devono compensarsi.
4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(b), il bilancio preventivo di ogni esercizio come pure, eventualmente, i bilanci supplementari e di rettifica.
5. L'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio comporta:
a) l'obbligo, per ogni Stato membro, di mettere a disposizione dell'Eumetsat i contributi finanziari fissati nel bilancio preventivo.
b) l'autorizzazione, per il Direttore, di assumere gli impegni e di effettuare le spese nei limiti dei corrispondenti crediti autorizzati.
6. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo non e' stato ancora approvato dal Consiglio, il Direttore puo', mensilmente, assumere gli impegni e procedere alle spese, capitolo per capitolo, nel limite di un dodicesimo dei crediti stanziati nel preventivo dell'esercizio precedente e sempreche' questo provvedimento non abbia come effetto di mettere a disposizione crediti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio preventivo.
7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alla tabella di cui all'Allegato II, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6.
8. Le disposizioni finanziarie e le procedure contabili figurano in dettaglio nel regolamento finanziario approvato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b).
1. Il bilancio preventivo e' stabilito in unita' di conto europee (UCE), definite dal Regolamento finanziario delle Comunita' europee n. 3180/78 del 18 dicembre 1978.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il bilancio preventivo annuo dell'Eumetsat e' stabilito per ogni esercizio finanziario prima dall'apertura di quest'ultimo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le entrate e le uscite iscritte nel bilancio preventivo devono compensarsi.
4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(b), il bilancio preventivo di ogni esercizio come pure, eventualmente, i bilanci supplementari e di rettifica.
5. L'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio comporta:
a) l'obbligo, per ogni Stato membro, di mettere a disposizione dell'Eumetsat i contributi finanziari fissati nel bilancio preventivo.
b) l'autorizzazione, per il Direttore, di assumere gli impegni e di effettuare le spese nei limiti dei corrispondenti crediti autorizzati.
6. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo non e' stato ancora approvato dal Consiglio, il Direttore puo', mensilmente, assumere gli impegni e procedere alle spese, capitolo per capitolo, nel limite di un dodicesimo dei crediti stanziati nel preventivo dell'esercizio precedente e sempreche' questo provvedimento non abbia come effetto di mettere a disposizione crediti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio preventivo.
7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alla tabella di cui all'Allegato II, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6.
8. Le disposizioni finanziarie e le procedure contabili figurano in dettaglio nel regolamento finanziario approvato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b).
Art. 11
Articolo 11 - Revisione dei conti
1. I conti relativi alle entrate e alle uscite del bilancio preventivo, come pure il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat sono verificati annualmente, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario. I revisori dei conti sottopongono ogni anno al Consiglio un rapporto contabile.
2. Il Direttore fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza di cui hanno bisogno per lo svolgimento del loro compito.
3. Il Consiglio fissa le modalita' supplementari per le revisioni dei conti.
1. I conti relativi alle entrate e alle uscite del bilancio preventivo, come pure il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat sono verificati annualmente, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario. I revisori dei conti sottopongono ogni anno al Consiglio un rapporto contabile.
2. Il Direttore fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza di cui hanno bisogno per lo svolgimento del loro compito.
3. Il Consiglio fissa le modalita' supplementari per le revisioni dei conti.
Art. 12
Articolo 12 - Privilegi e immunita'
L'Eumetsat gode dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali conformemente ad un Protocollo che sara' successivamente stabilito.
L'Eumetsat gode dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali conformemente ad un Protocollo che sara' successivamente stabilito.
Art. 13
Articolo 13 - Inadempienza degli obblighi
Qualsiasi Stato membro che non adempie gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d'essere membro dell'Eumetsat, qualora il Consiglio lo decida conformemente all'articolo 5.2(b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale e' stata presa.
Sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 18.
Qualsiasi Stato membro che non adempie gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d'essere membro dell'Eumetsat, qualora il Consiglio lo decida conformemente all'articolo 5.2(b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale e' stata presa.
Sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 18.
Art. 14
Articolo 14 - Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati membri, o tra uno o piu' Stati membri e l'Eumetsat, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Allegati, che non potra' essere composta con la mediazione del Consiglio, verra' sottoposta a un tribunale arbitrale a richiesta di una delle parti alla controversia, a meno che le parti non convengano un altro modo di composizione.
2. Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri. Ogni parte alla controversia designa un arbitro entro un termine di due mesi a contare dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1. I due primi arbitri designano, entro un termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, un terzo arbitro che assume la presidenza del tribunale arbitrale e che non puo' essere un cittadino di una parte alla controversia. Qualora uno dei due arbitri non sia stato designato entro il termine previsto, su richiesta di una delle parti provvede alla designazione il Presidente della Corte internazionale di giustizia o, in caso di disaccordo tra le parti circa il ricorso a quest'ultimo, il Segretario generale della Corte permanente d'arbitrato. La stessa procedura si applica se il Presidente del tribunale arbitrale non e' stato designato entro il termine previsto.
3. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e fissa esso stesso le regole di procedura.
4. Ciascuna parte si assume le spese concernenti l'arbitro da lei designato e quelle del proprio patrocinio nella procedura davanti al tribunale. Le spese relative al presidente del tribunale arbitrale sono a carico, in uguale misura, delle parti alla controversia.
5. Il lodo e' pronunciato a maggioranza dei membri del tribunale arbitrale che non possono astenersi dal voto. Esso e' definitivo ed obbligatorio per tutte le parti alla controversia e non si puo' ricorrere contro di esso. Le parti vi si conformano immediatamente.
In caso di contestazioni sulla sua interpretazione e la sua portata, il tribunale arbitrale dara' la sua interpretazione su richiesta di una delle parti alla controversia.
1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati membri, o tra uno o piu' Stati membri e l'Eumetsat, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Allegati, che non potra' essere composta con la mediazione del Consiglio, verra' sottoposta a un tribunale arbitrale a richiesta di una delle parti alla controversia, a meno che le parti non convengano un altro modo di composizione.
2. Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri. Ogni parte alla controversia designa un arbitro entro un termine di due mesi a contare dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1. I due primi arbitri designano, entro un termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, un terzo arbitro che assume la presidenza del tribunale arbitrale e che non puo' essere un cittadino di una parte alla controversia. Qualora uno dei due arbitri non sia stato designato entro il termine previsto, su richiesta di una delle parti provvede alla designazione il Presidente della Corte internazionale di giustizia o, in caso di disaccordo tra le parti circa il ricorso a quest'ultimo, il Segretario generale della Corte permanente d'arbitrato. La stessa procedura si applica se il Presidente del tribunale arbitrale non e' stato designato entro il termine previsto.
3. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e fissa esso stesso le regole di procedura.
4. Ciascuna parte si assume le spese concernenti l'arbitro da lei designato e quelle del proprio patrocinio nella procedura davanti al tribunale. Le spese relative al presidente del tribunale arbitrale sono a carico, in uguale misura, delle parti alla controversia.
5. Il lodo e' pronunciato a maggioranza dei membri del tribunale arbitrale che non possono astenersi dal voto. Esso e' definitivo ed obbligatorio per tutte le parti alla controversia e non si puo' ricorrere contro di esso. Le parti vi si conformano immediatamente.
In caso di contestazioni sulla sua interpretazione e la sua portata, il tribunale arbitrale dara' la sua interpretazione su richiesta di una delle parti alla controversia.
Art. 15
Articolo 15 - Firma, ratifica e adesione
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari per l'istituzione di un'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici.
2. I suddetti Stati divengono parte alla presente Convenzione:
- sia con la firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,
- sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il depositario, se la Convenzione e' stata firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato che non ha partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari di cui al paragrafo 1 potra' aderire alla Convenzione in seguito ad una decisione del Consiglio presa conformemente all'articolo 5.2(a). Lo Stato che intende aderire alla presente Convenzione notifichera' la sua domanda al Direttore, il quale ne informera' gli Stati membri almeno tre mesi prima che essa sia sottoposta alla decisione del Consiglio. Il Consiglio fissa le modalita' e le condizioni d'adesione del suddetto Stato, conformemente all'articolo 5.2(a).
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, denominato "il depositario".
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari per l'istituzione di un'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici.
2. I suddetti Stati divengono parte alla presente Convenzione:
- sia con la firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,
- sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il depositario, se la Convenzione e' stata firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato che non ha partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari di cui al paragrafo 1 potra' aderire alla Convenzione in seguito ad una decisione del Consiglio presa conformemente all'articolo 5.2(a). Lo Stato che intende aderire alla presente Convenzione notifichera' la sua domanda al Direttore, il quale ne informera' gli Stati membri almeno tre mesi prima che essa sia sottoposta alla decisione del Consiglio. Il Consiglio fissa le modalita' e le condizioni d'adesione del suddetto Stato, conformemente all'articolo 5.2(a).
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, denominato "il depositario".
Art. 16
Articolo 16 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data in cui sono divenuti parti alla Convenzione, in applicazione dell'articolo 15.2, gli Stati i cui contributi raggiungono complessivamente almeno l'85 per cento dell'ammontare totale dei contributi, secondo la tabella che figura all'Allegato II.
2. Se le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo per l'entrata in vigore della presente convenzione non sono soddisfatte ventiquattro mesi dopo la data di apertura alla firma della medesima, il depositario convoca, al piu' presto, i Governi degli Stati che l'hanno firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Questi Governi possono allora decidere che, nonostante le condizioni previste nel paragrafo 1, la Convenzione entrera' in vigore nei loro confronti. Prendendo una tale decisione detti Governi convengono la data dell'entrata in vigore e una revisione della tabella dei contributi che figura all'Allegato II.
3. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, e nell'attesa del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, uno Stato che l'abbia firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione puo' partecipare alle riunioni di Eumetsat senza diritto di voto.
4. Per ogni Stato che firma la Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la data dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, come pure per ogni Stato che vi aderisce, la Convenzione entrera' in vigore, secondo i casi, alla data della firma o a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5. Ogni Stato, di cui all'articolo 15.1, che diviene parte alla Convenzione effettua, per quanto e necessario, un versamento speciale per gli investimenti gia' attuati per realizzare il sistema iniziale definito all'Allegato I, calcolato in base al suo tasso di contribuzione e fissato all'Allegato II o determinato dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2(b). Per ogni Stato che aderisce alla Convenzione questo versamento speciale fa parte delle condizioni d'adesione decise dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2(a).
1. La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data in cui sono divenuti parti alla Convenzione, in applicazione dell'articolo 15.2, gli Stati i cui contributi raggiungono complessivamente almeno l'85 per cento dell'ammontare totale dei contributi, secondo la tabella che figura all'Allegato II.
2. Se le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo per l'entrata in vigore della presente convenzione non sono soddisfatte ventiquattro mesi dopo la data di apertura alla firma della medesima, il depositario convoca, al piu' presto, i Governi degli Stati che l'hanno firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Questi Governi possono allora decidere che, nonostante le condizioni previste nel paragrafo 1, la Convenzione entrera' in vigore nei loro confronti. Prendendo una tale decisione detti Governi convengono la data dell'entrata in vigore e una revisione della tabella dei contributi che figura all'Allegato II.
3. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, e nell'attesa del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, uno Stato che l'abbia firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione puo' partecipare alle riunioni di Eumetsat senza diritto di voto.
4. Per ogni Stato che firma la Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la data dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, come pure per ogni Stato che vi aderisce, la Convenzione entrera' in vigore, secondo i casi, alla data della firma o a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5. Ogni Stato, di cui all'articolo 15.1, che diviene parte alla Convenzione effettua, per quanto e necessario, un versamento speciale per gli investimenti gia' attuati per realizzare il sistema iniziale definito all'Allegato I, calcolato in base al suo tasso di contribuzione e fissato all'Allegato II o determinato dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2(b). Per ogni Stato che aderisce alla Convenzione questo versamento speciale fa parte delle condizioni d'adesione decise dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2(a).
Art. 17
Articolo 17 - Emendamenti
1. Qualsiasi Stato membro puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Le proposte d'emendamento sono indirizzate al Direttore, il quale le comunica agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Il Consiglio esamina dette proposte e puo', deliberando conformemente all'articolo 5.2(c), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti.
2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore trenta giorni dopo che il depositario della Convenzione avra' ricevuto le dichiarazioni di accettazione di tutti gli Stati membri.
3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5.2 (b) iii), il Consiglio puo', deliberando conformemente all'articolo 5.2(a) emendare gli Allegati della presente Convenzione a condizione che detti emendamenti non siano in contraddizione con la Convenzione, e fissare la data della loro entrata in vigore per tutti gli Stati membri.
1. Qualsiasi Stato membro puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Le proposte d'emendamento sono indirizzate al Direttore, il quale le comunica agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Il Consiglio esamina dette proposte e puo', deliberando conformemente all'articolo 5.2(c), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti.
2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore trenta giorni dopo che il depositario della Convenzione avra' ricevuto le dichiarazioni di accettazione di tutti gli Stati membri.
3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5.2 (b) iii), il Consiglio puo', deliberando conformemente all'articolo 5.2(a) emendare gli Allegati della presente Convenzione a condizione che detti emendamenti non siano in contraddizione con la Convenzione, e fissare la data della loro entrata in vigore per tutti gli Stati membri.
Art. 18
Articolo 18 - Denunzia
1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione puo' essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione. La denunzia avra' effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale e' stata notificata.
2. Dopo l'entrata in vigore della denunzia, lo Stato interessato dovra' finanziare la sua quota dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti d'impegno approvati e utilizza ti sia nel quadro del preventivo dell'esercizio in corso al momento in cui la notifica della denunzia e' stata fatta, sia nel quadro dei preventivi degli esercizi anteriori.
3. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito alla data in cui la denunzia e' entrata in vigore.
1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione puo' essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione. La denunzia avra' effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale e' stata notificata.
2. Dopo l'entrata in vigore della denunzia, lo Stato interessato dovra' finanziare la sua quota dei crediti di pagamento corrispondenti ai crediti d'impegno approvati e utilizza ti sia nel quadro del preventivo dell'esercizio in corso al momento in cui la notifica della denunzia e' stata fatta, sia nel quadro dei preventivi degli esercizi anteriori.
3. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito alla data in cui la denunzia e' entrata in vigore.
Art. 19
Articolo 19 - Scioglimento
1. L'Eumetsat puo' essere sciolta in qualsiasi momento dal Consiglio con deliberazione conforme all'articolo 5.2(a).
2. Salvo decisione contraria del Consiglio presa in conformita' all'articolo 5.2(a) e fermo restando che in questo caso lo Stato membro che ha denunziato la Convenzione non partecipa alla votazione, l'Eumetsat e' sciolta se, in seguito alla denunzia della Convenzione da parte di uno o piu' Stati membri conformemente all'articolo 18.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri risultino aumentati di piu' di un quinto rispetto al loro tasso fissato all'Allegato II.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio designa un organo di liquidazione.
4. Al momento dello scioglimento l'attivo viene ripartito tra gli Stati membri dell'Eumetsat in proporzione ai contributi da loro effettivamente versati dal momento in cui sono diventati parti alla presente Convenzione. L'eventuale passivo e a carico dei medesimi Stati, proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
1. L'Eumetsat puo' essere sciolta in qualsiasi momento dal Consiglio con deliberazione conforme all'articolo 5.2(a).
2. Salvo decisione contraria del Consiglio presa in conformita' all'articolo 5.2(a) e fermo restando che in questo caso lo Stato membro che ha denunziato la Convenzione non partecipa alla votazione, l'Eumetsat e' sciolta se, in seguito alla denunzia della Convenzione da parte di uno o piu' Stati membri conformemente all'articolo 18.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri risultino aumentati di piu' di un quinto rispetto al loro tasso fissato all'Allegato II.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio designa un organo di liquidazione.
4. Al momento dello scioglimento l'attivo viene ripartito tra gli Stati membri dell'Eumetsat in proporzione ai contributi da loro effettivamente versati dal momento in cui sono diventati parti alla presente Convenzione. L'eventuale passivo e a carico dei medesimi Stati, proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
Art. 20
Articolo 20 - Notifiche
Il depositario notifica agli Stati firmatari e aderenti:
a) ogni firma della presente Convenzione;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) l'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'articolo 16;
d) l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
e) ogni denunzia della presente Convenzione o la perdita della qualita' di membro dell'Eumetsat;
f) lo scioglimento dell'Eumetsat.
Il depositario notifica agli Stati firmatari e aderenti:
a) ogni firma della presente Convenzione;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) l'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'articolo 16;
d) l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
e) ogni denunzia della presente Convenzione o la perdita della qualita' di membro dell'Eumetsat;
f) lo scioglimento dell'Eumetsat.
Art. 21
Articolo 21 - Registrazione
All'atto della sua entrata in vigore, il depositario fara' registrare la presente Convenzione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
All'atto della sua entrata in vigore, il depositario fara' registrare la presente Convenzione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1986
FANFANI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION PORTANT CREATION D'UNE ORGANISATION EUROPEENNE POUR L'EXPLOITATION DE SATELLITES METEOROLOGIQUES ("EUMESTAT")
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - Allegato I
Allegato I
Descrizione del sistema
1. Aspetti generali.
Il sistema europeo di satelliti meteorologici e' inizialmente la continuazione del programma Meteosat preoperativo di satelliti geostazionari. La posizione nominale del satellite e' 0° di longitudine. Il sistema sara' composto di un settore spaziale e di un settore terrestre. La concezione del veicolo spaziale e' basata su quella di Meteosat. Il settore terrestre sfrutta anch'esso l'esperienza acquisita nell'ambito del programma Meteosat preoperativo e assicura la localizzazione e il controllo del veicolo spaziale e il trattamento centrale dei dati.
2. Descrizione funzionale
2.1 Settore spaziale. Il satellite assicura le seguenti funzioni:
- Presa d'immagini nelle tre regioni spettrali del visibile, della finestra atmosferica in infrarosso e della banda del vapor acqueo in infrarosso.
- Diffusione delle immagini e di altri dati su due canali entrambi capaci di trasmettere dati digitali o analogici alle stazioni di utenza.
- Raccolta dei dati trasmessi da stazioni di misurazione in situ.
- Distribuzione di dati meteorologici a stazioni terrestri.
2.2 Settore terrestre. Il settore terrestre assicura le seguenti funzioni, la maggior parte delle quali devono essere eseguite in tempo quasi reale per soddisfare i bisogni dei meteorologi:
- Comando, controllo e utilizzazione operativa di un satellite attivo.
- Possibilita' di controllo di un secondo satellite non operativo.
- Ricezione e pretrattamento dei dati di immagine. Il pretrattamento e l'operazione mediante la quale le variazioni radiometriche e geometriche subite dai dati grezzi sono misurate e corrette; comprendera' al meno la mutua sovrapponibilita' dei diversi canali, la taratura del canale di finestra atmosferica in infrarosso, la localizzazione delle immagini.
- Diffusione delle immagini pretrattate alle stazioni di utenza primarie (PDUS) e secondarie (SDUS).
- Diffusione, via satellite, di diversi dati, comprendenti messaggi di servizio e mappe fornite dai servizi meteorologici.
- Diffusione di immagini provenienti da altri satelliti meteorologici.
- Acquisizione e trattamento limitato dei messaggi provenienti dalle stazioni di misurazione in situ (piattaforme di raccolta di dati o DCP) e diffusione dei medesimi. Queste informazioni vengono diffuse sulla rete mondiale delle telecomunicazioni meteorologiche (GTS) e contemporaneamente verso le stazioni d'utenza tramite il satellite (queste trasmissioni si aggiungono alle altre enumerate nel presente paragrafo)
- Estrazione di dati meteorologici quantitativi, comprendenti vettori di vento; altri dati necessari per la meteorologia operativa come la temperatura della superficie del mare, il contenuto di vapore acqueo degli strati superiori della troposfera, la nebulosita' e l'altitudine delle nuvole; e una serie di dati adatti ad applicazioni climatologiche.
- Archiviazione digitale di tutte le immagini disponibili durante un periodo mobile di almeno 5 mesi e, a titolo permanente, di tutte le informazioni meteorologiche elaborate che sono state prodotte.
- Archiviazione su pellicola fotografica di almeno 2 immagini al giorno del disco completo.
- Recupero delle informazioni archiviate.
- Redazione e diffusione di documentazione, comprendente per esempio un catalogo delle immagini e una guida destinata agli utenti del sistema.
- Controllo della qualita' dei prodotti e delle trasmissioni.
3. Prestazioni tecniche
3.1 Settore spaziale. Le specifiche dettagliate delle prestazioni del veicolo spaziale sono decise dal Consiglio, ma non possono essere inferiori a quelle dei satelliti Meteosat preoperativi, salvo l'eliminazione del dispositivo per l'interrogazione delle piattaforme di raccolta dati.
Sono previsti i seguenti miglioramenti:
- Piu' lunga vita operativa per quanto riguarda potenza elettrica e propellente.
- Maggiore affidabilita' del radiometro e dell'elettronica.
- Adeguamento del canale del vapor acqueo al livello di concezione e di fabbricazione degli altri due canali; riduzione del rumore (interferenza).
- Funzionamento simultaneo del canale di finestra infrarossa, del canale del vapore acqueo e dei due canali nel visibile.
- Taratura "in volo" del canale del vapore acqueo.
- Regolazione termica del corpo nero di taratura.
- Modifica del ripetitore di bordo per permettere la diffusione di dati digitali alle stazioni terrestri, oltre alle funzioni assicurate dai satelliti Meteosat preoperativi.
3.2 Settore terrestre Per cio' che concerne le funzioni enumerate al punto 2.2, le prestazioni tecniche sono almeno uguali a quelle del sistema Meteosat preoperativo. Il sistema e' tuttavia ammodernato per migliorarne l'affidabilita' e ridurre i costi d'esercizio.
4. Attivita' di transizione.
La gestione del sistema esistente, che comprende Meteosat F1 e F2 e il satellite P2 (qualora sia lanciato nell'ambito del programma preoperativo), e' altresi' compresa nel programma operativo a decorrere dal 24 novembre 1983.
5. Calendario di lancio
5.1 Il programma operativo copre la fornitura dei componenti e la fabbricazione delle sottounita' necessarie per realizzare tre nuovi modelli di volo (MO 1, MO 2, MO 3) e una serie di parti di ricambio.
Verra' utilizzata una sola squadra d'integrazione e i satelliti verranno integrati uno dopo l'altro.
MO 1 sara' lanciato appena sara' pronto, in linea di massima durante il primo semestre del 1987.
MO 2 sara' lanciato circa un anno e mezzo dopo, in linea di massima durante il secondo semestre del 1988.
MO 3 sara' lanciato in linea di massima durante il secondo semestre del 1990.
La data di questo lancio potrebbe essere spostata in funzione dello stato d'avanzamento del programma e della disponibilita' di vettori al momento della decisione.
I lanci di MO 1 e MO 2 saranno coperti da un'assicurazione che deve permettere l'integrazione e il lancio di un'unita' di volo supplementare in caso di necessita'.
5.2 L'ammontare massimo di cui all'Allegato II presuppone che tutti i lanci vengano eseguiti mediante il vettore ARIANE, nell'ambito di lanci doppi. Il Consiglio puo' decidere all'unanimita' il ricorso a lanci singoli, qualora il programma lo richieda.
6. Durata del programma.
L'utilizzazione dei satelliti operativi, secondo il calendario provvisorio, dovrebbe in linea di massima essere di 8,5 anni a decorrere dal lancio di MO 1 nel 1986-87. Vi saranno inoltre attivita' di transizione che utilizzeranno i satelliti esistenti (F1, F 2, P 2) disponibili, nel corso del periodo tra il 24 novembre 1983 e il lancio di MO 1 nel 1986-87.
La durata totale prevista del programma e' di 12,5 anni dall'inizio del 1983 a meta' del 1995.
Descrizione del sistema
1. Aspetti generali.
Il sistema europeo di satelliti meteorologici e' inizialmente la continuazione del programma Meteosat preoperativo di satelliti geostazionari. La posizione nominale del satellite e' 0° di longitudine. Il sistema sara' composto di un settore spaziale e di un settore terrestre. La concezione del veicolo spaziale e' basata su quella di Meteosat. Il settore terrestre sfrutta anch'esso l'esperienza acquisita nell'ambito del programma Meteosat preoperativo e assicura la localizzazione e il controllo del veicolo spaziale e il trattamento centrale dei dati.
2. Descrizione funzionale
2.1 Settore spaziale. Il satellite assicura le seguenti funzioni:
- Presa d'immagini nelle tre regioni spettrali del visibile, della finestra atmosferica in infrarosso e della banda del vapor acqueo in infrarosso.
- Diffusione delle immagini e di altri dati su due canali entrambi capaci di trasmettere dati digitali o analogici alle stazioni di utenza.
- Raccolta dei dati trasmessi da stazioni di misurazione in situ.
- Distribuzione di dati meteorologici a stazioni terrestri.
2.2 Settore terrestre. Il settore terrestre assicura le seguenti funzioni, la maggior parte delle quali devono essere eseguite in tempo quasi reale per soddisfare i bisogni dei meteorologi:
- Comando, controllo e utilizzazione operativa di un satellite attivo.
- Possibilita' di controllo di un secondo satellite non operativo.
- Ricezione e pretrattamento dei dati di immagine. Il pretrattamento e l'operazione mediante la quale le variazioni radiometriche e geometriche subite dai dati grezzi sono misurate e corrette; comprendera' al meno la mutua sovrapponibilita' dei diversi canali, la taratura del canale di finestra atmosferica in infrarosso, la localizzazione delle immagini.
- Diffusione delle immagini pretrattate alle stazioni di utenza primarie (PDUS) e secondarie (SDUS).
- Diffusione, via satellite, di diversi dati, comprendenti messaggi di servizio e mappe fornite dai servizi meteorologici.
- Diffusione di immagini provenienti da altri satelliti meteorologici.
- Acquisizione e trattamento limitato dei messaggi provenienti dalle stazioni di misurazione in situ (piattaforme di raccolta di dati o DCP) e diffusione dei medesimi. Queste informazioni vengono diffuse sulla rete mondiale delle telecomunicazioni meteorologiche (GTS) e contemporaneamente verso le stazioni d'utenza tramite il satellite (queste trasmissioni si aggiungono alle altre enumerate nel presente paragrafo)
- Estrazione di dati meteorologici quantitativi, comprendenti vettori di vento; altri dati necessari per la meteorologia operativa come la temperatura della superficie del mare, il contenuto di vapore acqueo degli strati superiori della troposfera, la nebulosita' e l'altitudine delle nuvole; e una serie di dati adatti ad applicazioni climatologiche.
- Archiviazione digitale di tutte le immagini disponibili durante un periodo mobile di almeno 5 mesi e, a titolo permanente, di tutte le informazioni meteorologiche elaborate che sono state prodotte.
- Archiviazione su pellicola fotografica di almeno 2 immagini al giorno del disco completo.
- Recupero delle informazioni archiviate.
- Redazione e diffusione di documentazione, comprendente per esempio un catalogo delle immagini e una guida destinata agli utenti del sistema.
- Controllo della qualita' dei prodotti e delle trasmissioni.
3. Prestazioni tecniche
3.1 Settore spaziale. Le specifiche dettagliate delle prestazioni del veicolo spaziale sono decise dal Consiglio, ma non possono essere inferiori a quelle dei satelliti Meteosat preoperativi, salvo l'eliminazione del dispositivo per l'interrogazione delle piattaforme di raccolta dati.
Sono previsti i seguenti miglioramenti:
- Piu' lunga vita operativa per quanto riguarda potenza elettrica e propellente.
- Maggiore affidabilita' del radiometro e dell'elettronica.
- Adeguamento del canale del vapor acqueo al livello di concezione e di fabbricazione degli altri due canali; riduzione del rumore (interferenza).
- Funzionamento simultaneo del canale di finestra infrarossa, del canale del vapore acqueo e dei due canali nel visibile.
- Taratura "in volo" del canale del vapore acqueo.
- Regolazione termica del corpo nero di taratura.
- Modifica del ripetitore di bordo per permettere la diffusione di dati digitali alle stazioni terrestri, oltre alle funzioni assicurate dai satelliti Meteosat preoperativi.
3.2 Settore terrestre Per cio' che concerne le funzioni enumerate al punto 2.2, le prestazioni tecniche sono almeno uguali a quelle del sistema Meteosat preoperativo. Il sistema e' tuttavia ammodernato per migliorarne l'affidabilita' e ridurre i costi d'esercizio.
4. Attivita' di transizione.
La gestione del sistema esistente, che comprende Meteosat F1 e F2 e il satellite P2 (qualora sia lanciato nell'ambito del programma preoperativo), e' altresi' compresa nel programma operativo a decorrere dal 24 novembre 1983.
5. Calendario di lancio
5.1 Il programma operativo copre la fornitura dei componenti e la fabbricazione delle sottounita' necessarie per realizzare tre nuovi modelli di volo (MO 1, MO 2, MO 3) e una serie di parti di ricambio.
Verra' utilizzata una sola squadra d'integrazione e i satelliti verranno integrati uno dopo l'altro.
MO 1 sara' lanciato appena sara' pronto, in linea di massima durante il primo semestre del 1987.
MO 2 sara' lanciato circa un anno e mezzo dopo, in linea di massima durante il secondo semestre del 1988.
MO 3 sara' lanciato in linea di massima durante il secondo semestre del 1990.
La data di questo lancio potrebbe essere spostata in funzione dello stato d'avanzamento del programma e della disponibilita' di vettori al momento della decisione.
I lanci di MO 1 e MO 2 saranno coperti da un'assicurazione che deve permettere l'integrazione e il lancio di un'unita' di volo supplementare in caso di necessita'.
5.2 L'ammontare massimo di cui all'Allegato II presuppone che tutti i lanci vengano eseguiti mediante il vettore ARIANE, nell'ambito di lanci doppi. Il Consiglio puo' decidere all'unanimita' il ricorso a lanci singoli, qualora il programma lo richieda.
6. Durata del programma.
L'utilizzazione dei satelliti operativi, secondo il calendario provvisorio, dovrebbe in linea di massima essere di 8,5 anni a decorrere dal lancio di MO 1 nel 1986-87. Vi saranno inoltre attivita' di transizione che utilizzeranno i satelliti esistenti (F1, F 2, P 2) disponibili, nel corso del periodo tra il 24 novembre 1983 e il lancio di MO 1 nel 1986-87.
La durata totale prevista del programma e' di 12,5 anni dall'inizio del 1983 a meta' del 1995.
Convenzione - Allegato II
Allegato II
I. Quadro finanziario globale
Il quadro finanziario globale per l'attuazione del sistema iniziale descritto all'Allegato I e' valutato in 400 milioni di unita' di conto (MUC), per il periodo 1983-1995 (secondo il livello dei prezzi a meta' del 1982, tasso di conversione 1983) distribuiti come segue:
- ammontare massimo delle spese sostenute dalla Agenzia Spaziale Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 MUC - segretariato dell'Eumetsat (10,5 anni) . . . . . . . . . . . 10 MUC - margine di contingenza dell'Eumetsat . . . . . . . . . . . . 12 MUC
II. Tabella dei contributi
Gli Stati membri contribuiscono alle spese dell'Eumetsat conformemente alla seguente tabella:
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, dovutamente autorizzati a tale fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra il 24 maggio 1983, nelle lingue inglese e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo della Confederazione Elvetica, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
I. Quadro finanziario globale
Il quadro finanziario globale per l'attuazione del sistema iniziale descritto all'Allegato I e' valutato in 400 milioni di unita' di conto (MUC), per il periodo 1983-1995 (secondo il livello dei prezzi a meta' del 1982, tasso di conversione 1983) distribuiti come segue:
- ammontare massimo delle spese sostenute dalla Agenzia Spaziale Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 MUC - segretariato dell'Eumetsat (10,5 anni) . . . . . . . . . . . 10 MUC - margine di contingenza dell'Eumetsat . . . . . . . . . . . . 12 MUC
II. Tabella dei contributi
Gli Stati membri contribuiscono alle spese dell'Eumetsat conformemente alla seguente tabella:
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, dovutamente autorizzati a tale fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra il 24 maggio 1983, nelle lingue inglese e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo della Confederazione Elvetica, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.
| Stati membri | % |
| Germania | 21,00 |
| Austria | - |
| Belgio | 4,00 |
| Danimarca | 0,50 |
| Spagna | 4,50 |
| Finlandia | 0,30 |
| Francia | 22,00 |
| Grecia | - |
| Irlanda | - |
| Italia | 11,00 |
| Norvegia | 0,50 |
| Paesi Bassi | 3,00 |
| Portogallo | 0,30 |
| Regno Unito | 14,40 |
| Svezia | 0,93 |
| Svizzera | 2,60 |
| Turchia | 0,50 |
Atto finale
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT)
1. Una Conferenza intergovernativa relativa ad un sistema MeteoSat operativo si e' riunita a Parigi il 28 e 29 gennaio 1981 presso la Sede dell'Agenzia spaziale europea. Detta Conferenza ha adottato una Risoluzione con la quale ha convenuto, in particolare, di istituire un Gruppo di lavoro incaricato dell'elaborare i testi giuridici relativi alla creazione di un sistema MeteoSat operativo e di proporre la convocazione di una Conferenza di Plenipotenziari.
2. Il gruppo di lavoro ha costituito un sottogruppo tecnico e un sottogruppo istituzionale.
3. La Conferenza intergovernativa ha tenuto una seconda sessione dal 21 al 23 marzo 1983 durante la quale e' stato letto il rapporto relativo ai risultati dei lavori del gruppo di lavoro. La Conferenza ha approvato i documenti elaborati da quest'ultimo ed ha raccomandato la convocazione di una Conferenza di Plenipotenziari per l'adozione della Convenzione sull'istituzione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (denominata "EUMETSAT")
4. Su convocazione del Governo svizzero e previa consultazione del Presidente detta Conferenza intergovernativa, si e' riunita a Ginevra il 24 maggio 1983 una Conferenza di plenipotenziari per l'istituzione di una Organizzazione europea per lo esercizio di satelliti meteorologici.
5. Erano rappresentati:
a) I Governi dei seguenti Stati:
da delegati: Belgio, Danimarca Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia
da osservatori: Finlandia, Grecia, Irlanda.
b) A titolo di osservatore la seguente Organizzazione internazionale: L'Agenzia spaziate europea.
6. La Conferenza ha costituito il suo Ufficio come segue:
Presidente: Sig. Sir John Mason (Regno Unito)
Segretario: Sig. Junod (Svizzera)
ed ha istituito una Commissione di Verifica dei Poteri presieduta da:
Sig. Deloz (Belgio)
assistito dal Sig. Carnelutti (Francia)
e dal Sig. Mohr (Germania Federale).
La Conferenza ha approvato il rapporto della Commissione di Verifica dei Poteri.
7. La Conferenza ha sentito il rapporto del Presidente della Conferenza intergovernativa nonche' le dichiarazioni dei delegati.
8. La Conferenza ha preso in esame le misure adottate per lo avvio del sistema. Si e' congratulato per il contributo fornito dall'Agenzia Spaziale europea che ha permesso l'anticipata attuazione del Sistema operativo MeteoSat ed ha preso nota dei testi giuridici elaborati a tale scopo. La Conferenza ha preso nota che l'Agenzia spaziale europea e' stata incaricata della creazione e dell'esercizio del sistema MeteoSat operativo e che a tal fine si ritiene opportuno concludere successivamente un Accordo complementare tra la Organizzazione Eumetsat e l'Agenzia spaziale europea.
9. La Conferenza ha adottato il testo della Convenzione sull'istituzione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici denominata "Eumetsat" e l'ha aperta alla firma.
10. La Conferenza ha adottato le Risoluzioni qui allegate.
1. Una Conferenza intergovernativa relativa ad un sistema MeteoSat operativo si e' riunita a Parigi il 28 e 29 gennaio 1981 presso la Sede dell'Agenzia spaziale europea. Detta Conferenza ha adottato una Risoluzione con la quale ha convenuto, in particolare, di istituire un Gruppo di lavoro incaricato dell'elaborare i testi giuridici relativi alla creazione di un sistema MeteoSat operativo e di proporre la convocazione di una Conferenza di Plenipotenziari.
2. Il gruppo di lavoro ha costituito un sottogruppo tecnico e un sottogruppo istituzionale.
3. La Conferenza intergovernativa ha tenuto una seconda sessione dal 21 al 23 marzo 1983 durante la quale e' stato letto il rapporto relativo ai risultati dei lavori del gruppo di lavoro. La Conferenza ha approvato i documenti elaborati da quest'ultimo ed ha raccomandato la convocazione di una Conferenza di Plenipotenziari per l'adozione della Convenzione sull'istituzione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (denominata "EUMETSAT")
4. Su convocazione del Governo svizzero e previa consultazione del Presidente detta Conferenza intergovernativa, si e' riunita a Ginevra il 24 maggio 1983 una Conferenza di plenipotenziari per l'istituzione di una Organizzazione europea per lo esercizio di satelliti meteorologici.
5. Erano rappresentati:
a) I Governi dei seguenti Stati:
da delegati: Belgio, Danimarca Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia
da osservatori: Finlandia, Grecia, Irlanda.
b) A titolo di osservatore la seguente Organizzazione internazionale: L'Agenzia spaziate europea.
6. La Conferenza ha costituito il suo Ufficio come segue:
Presidente: Sig. Sir John Mason (Regno Unito)
Segretario: Sig. Junod (Svizzera)
ed ha istituito una Commissione di Verifica dei Poteri presieduta da:
Sig. Deloz (Belgio)
assistito dal Sig. Carnelutti (Francia)
e dal Sig. Mohr (Germania Federale).
La Conferenza ha approvato il rapporto della Commissione di Verifica dei Poteri.
7. La Conferenza ha sentito il rapporto del Presidente della Conferenza intergovernativa nonche' le dichiarazioni dei delegati.
8. La Conferenza ha preso in esame le misure adottate per lo avvio del sistema. Si e' congratulato per il contributo fornito dall'Agenzia Spaziale europea che ha permesso l'anticipata attuazione del Sistema operativo MeteoSat ed ha preso nota dei testi giuridici elaborati a tale scopo. La Conferenza ha preso nota che l'Agenzia spaziale europea e' stata incaricata della creazione e dell'esercizio del sistema MeteoSat operativo e che a tal fine si ritiene opportuno concludere successivamente un Accordo complementare tra la Organizzazione Eumetsat e l'Agenzia spaziale europea.
9. La Conferenza ha adottato il testo della Convenzione sull'istituzione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici denominata "Eumetsat" e l'ha aperta alla firma.
10. La Conferenza ha adottato le Risoluzioni qui allegate.
Risoluzioni
RISOLUZIONE N° 1
La Conferenza,
RITIENE OPPORTUNO aprire alla firma - in data odierna - La Convenzione sull'istituzione di una Organizzazione europea per lo esercizio dei satelliti meteorologici.
INVITA i Governi rappresentati alla Conferenza a firmare detta Convenzione ed ad adottare i provvedimenti necessari alla ratifica nel piu' breve termine possibile.
RISOLUZIONE N° 2
La Conferenza,
CONSIDERATO da una parte il desiderio unanime di un immediato avvio del programma MeteoSat operativo,
CONSTATATO dall'altra le dilazioni che comporta la ratifica della Convenzione aperta alta firma in data odierna,
CONGRATULATASI con l'Agenzia spaziale europea per aver accettato di fornire il quadro giuridico per l'avvio anticipato del sistema MeteoSat operativo e
PRESO NOTA dei testi giuridici elaborati a tale scopo,
INVITA tutti i Governi rappresentati alla Conferenza, che non hanno ancora notificato all'Agenzia spaziate europea la loro accettazione dei testi giuridici elaborati nel quadro di questa ultima, a farlo al piu' presto firmando la Convenzione Eumetsat.
La Conferenza,
RITIENE OPPORTUNO aprire alla firma - in data odierna - La Convenzione sull'istituzione di una Organizzazione europea per lo esercizio dei satelliti meteorologici.
INVITA i Governi rappresentati alla Conferenza a firmare detta Convenzione ed ad adottare i provvedimenti necessari alla ratifica nel piu' breve termine possibile.
RISOLUZIONE N° 2
La Conferenza,
CONSIDERATO da una parte il desiderio unanime di un immediato avvio del programma MeteoSat operativo,
CONSTATATO dall'altra le dilazioni che comporta la ratifica della Convenzione aperta alta firma in data odierna,
CONGRATULATASI con l'Agenzia spaziale europea per aver accettato di fornire il quadro giuridico per l'avvio anticipato del sistema MeteoSat operativo e
PRESO NOTA dei testi giuridici elaborati a tale scopo,
INVITA tutti i Governi rappresentati alla Conferenza, che non hanno ancora notificato all'Agenzia spaziate europea la loro accettazione dei testi giuridici elaborati nel quadro di questa ultima, a farlo al piu' presto firmando la Convenzione Eumetsat.