Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:
"I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto".
NOTE
Nota all' reca la disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai. Il testo dell'art. 1 della predetta legge, come modificato dagli , e e dal presente articolo, e' il seguente:
Art. 1 (Concorso per trasferimento). - I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto.
I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicate, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.
Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire".
Art. 2.
Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esclusi dal concorso:
1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;
2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.
L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' , come modificato dall' , dall' e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2. (Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso). - I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.
Sono esclusi dal concorso:
1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;
2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.
L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso".
Art. 3.
Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' , come modificato dall' e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. (Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento). - Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e' nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.
La commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed e' composta dal direttore dell'ufficio del notariato del Ministero di grazia e giustizia e, quale supplente, da un altro magistrato della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.
Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario.
Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.
La graduatoria e' approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, puo' prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI