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Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

Art. 1.


Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto provvedimento gia' eseguito mediante assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, del comunicato di cui all'articolo 2, dichiarazione contenente la conferma della domanda.
Nel caso di pluralita' di domande la dichiarazione dovra' altresi' contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste.
La domanda gia' proposta si considera rinunciata in mancanza della trasmissione o presentazione della dichiarazione o della indicazione dell'ordine di preferenza.