Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai.
Art. 1.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:
"I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto".
NOTE
Nota all' reca la disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai. Il testo dell'art. 1 della predetta legge, come modificato dagli , e e dal presente articolo, e' il seguente:
Art. 1 (Concorso per trasferimento). - I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali e' prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di eta' da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto.
I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicate, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.
Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Il decreto puo' essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire".