Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso e' consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.
Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.
Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE
Note all'art. 1:
- il testo dell' , per le modifiche apportate dall'art. 11 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obbliga a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolari importanza, secondo quanto stabilito dall' .
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
c) secondo le modalita' gia' stabilita' dagli , e , se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare".
- Il testo dell'intero , e' il seguente:
"Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.
Negli altri comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.
La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato.
L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e' stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'articolo 25 e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare".
- Il testo dell' , e' integralmente riformulato dall'art. 8 della presente legge.
Art. 2.
Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni e' consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facolta' di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.
Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unita', gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.
L'inquadramento e' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.
L'inquadramento avverra' con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.
In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sara' attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.
Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanera' tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.
Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.
Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennita' una tantum, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e gia' valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento.
Detto servizio sara' tenuto presente ai fini dell'attivita' nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I magazzini di vendita disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente articolo 1.
Puo' partecipare al concorso chi avra' inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avra' disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma.
Risultera' vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risultera' avere una maggiore anzianita' di servizio, svolta senza demeriti, si impegnera' a versare nel termine fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro una tantum, pari al 50 per cento dell'indennita' di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attivita'.
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dai seguenti:
"L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 11. (Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita). - In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria puo' essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali puo' essere concesso un anticipo per le spese di gestione".
- Il testo dell' , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. (Gestione personale - Coadiutore). - Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Offrire al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore.
In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7".
Art. 3.
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.
L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Art. 4.
Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti:
"a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento".
Le lettere c) e d) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite delle seguenti:
"c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso ............... lire 40.000;
d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) ................. lire 15.000".
Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e' consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:
a) distanza particolarmente rilevante dalla piu' vicina rivendita di generi di monopolio;
Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' , recante disciplina dell'imposta di bollo, come modificato dall'art. 25 del D.P.R. n. 955, 1982, per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 39. (Distribuzione, vendita al pubblico e aggio). - La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.
Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:
a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento".
- Il testo dell' , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:
a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . L. 15.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento). L. 15.000".
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 73. (Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione). - Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:
1) i fiammiferi ed i valori postali;
2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;
3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;
4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato".
Art. 5.
I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a cio' incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attivita' di rivendita.
E' in facolta' del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.
La dotazione sara' pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.
La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo: di 100 milioni.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6.
Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.
Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.
La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasferita dai depositi generi di monopoli agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.
Note all' :
- L' , dispone delle attribuzioni dei depositi di generi di monopolio e della responsabilita' dei funzionari preposti. Il testo del terzo comma e' il seguente:
"Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita', quando non vi provveda la sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione".
- L' , dispone delle attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi. Il testo del terzo comma e' il seguente:
"Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione".
- Il testo dell' , come sostituito dalla , e' il seguente:
"Art. 109. (Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate).
- A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino deposito generi di monopolio o alla piu' vicina dogana.
Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.
Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.
In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi.
Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.
E' data facolta' all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.
Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accreditamento del reato.
Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.
Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del .
I mezzi di trasporto con caratteristiche particolari adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.
In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore".
Art. 7.
I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.
Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:
"E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita.
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi".
Nota all'art. 7:
Il testo dell' , per le modifiche apportate dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 25. (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito). - Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:
1ª categoria: rivendite con reddito di L. 10.000.000 e superiore;
2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a L. 10.000.000.
Il reddito e' costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.
E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita.
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non puo' avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata.
Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.
La gestione non puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio.
Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo e' riservato".
Fra il secondo ed i commi aggiunti (in corsivo) vi era un terzo comma del seguente tenore che, per effetto di quanto previsto nel secondo periodo del primo comma del presente articolo, deve intendersi tacitamente abrogato:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere variato entro il limite del venti per cento in piu' o in meno il reddito di L. 10.000.000".
Art. 8.
L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata".
Art. 9.
L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente:
"I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita".
Art. 10.
L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384".
Nota all'art. 10:
Il testo dell' , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione). - Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
a) rivendite di Stato;
b) rivendite ordinarie;
c) rivendite speciali.
Le prime sono gestite in economia dall'Amministrazione.
Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.
Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980. n. 384".
Art. 11.
All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) dopo le parole: "rivendite di prima", sono aggiunte le seguenti: "e seconda";
2) alla lettera e) sono soppresse le parole: "e 27".
Gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dall'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.
Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Ente delle ferrovie dello Stato e' determinato, dal 1 gennaio 1985, nella misura massima dei quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.
Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate in singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito anche per gli atti di concessione in corso.
Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' v. nelle note all'art. 1.
- Il testo del penultimo comma dell' , e' il seguente:
"La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio".
- L' cosi' dispone:
"L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali.
Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore".
Art. 12.
Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditivita', qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalita' previste dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.
Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'articolo 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto. (1) ((2))
Le somme di denaro una tantum, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'articolo 7 della presente legge possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'articolo 9 della presente legge. ((2))
Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dai seguenti:
"Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi".
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 marzo 1987, n.123 (con l'art. 17, comma 3) ha disposto che "Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, puo' chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro una tantum corrisposta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25."
La L. 16 marzo 1987, n.123 (con l'art. 17, comma 3) ha disposto che "Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, puo' chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro una tantum corrisposta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25."
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 15 settembre 1990, n.261, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 1990, n. 31 ha disposto (con l'art. 4, comma 3-bis) che "Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantum previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.", ha disposto inoltre, (con l'art.4, comma 3-ter) che "La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e' ridotta al 10 per cento." Ha disposto (con l'art. 4, comma 3-quinquies) che "In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'una tantum. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale."
Il D.L. 15 settembre 1990, n.261, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 1990, n. 31 ha disposto (con l'art. 4, comma 3-bis) che "Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantum previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.", ha disposto inoltre, (con l'art.4, comma 3-ter) che "La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e' ridotta al 10 per cento." Ha disposto (con l'art. 4, comma 3-quinquies) che "In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'una tantum. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale."
Art. 13.
Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384 e l'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni.
L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' valutato, in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 si provvede quanto a lire 32.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 195 e per lire 10.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite ((gia' aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena)), sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 14.
Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, sono decuplicati.
I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.
Note all'art. 14:
- Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari che l'Amministrazione puo' infliggere ai magazzinieri per irregolarita' di gestione, per effetto delle modifiche apportate all' , sono stabiliti nella misura da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000. L'Amministrazione puo' infliggere, inoltre, ai rivenditori, per irregolarita' di gestione, pene pecuniarie disciplinari nella misura da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 500.000, per effetto delle modifiche apportate all'art. 35 della citata .
Il capo dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato puo' applicare la pena pecuniaria in misura da L. 50.000 a L. 500.000 nei confronti dei rivenditori che trasgrediscono le disposizioni sull'orario e sui turni d'apertura introdotte con .
- Il testo degli , , e , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione deve essere sentito nelle seguenti materie:
(Omissis).
6° progetti per nuove costruzioni, per miglioramento di immobili, per impianti e lavori quando l'importo superi le L. 72.000.000;
(Omissis).
11° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 144.000.000 e relative variazioni, e contratti a trattativa privata il cui importo superi le L. 72.000.000;
12° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 43.200.000;
13° istituzione di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 72.000.000;
14° transazioni di vertenze, quando cio' cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 28.800.000 e condono di penalita' contrattuali".
"Art. 7. - Il direttore generale ha l'alta direzione di tutti i servizi delle aziende gestite dall'Amministrazione autonoma.
Spetta al direttore generale:
(Omissis).
3° approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 144.000.000 e quelli a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 72.000.000;
4° approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 43.200.000;
5° autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 72.000.000;
6° autorizzare transazioni di vertenze quando cio', cui l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 28.800.000;
(Omissis).
9° approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 72.000.000".
"Art. 14. - I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto per appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 72.000.000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
E' inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 720.000.000, o di progetti parziali per un'opera la di cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 720.000.000 salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima gia' approvato".
"Art. 16. - L'Amministrazione dei monopoli ha facolta' di eseguire in economia lavori, servizi o forniture delle aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 720.000.000".
Art. 15.
Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato "Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3". Le disponibilita' sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193;
per i pagamenti in valuta si fara' riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.
Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.
Note all'art. 15:
- Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 1. - Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni".
- Il testo dell'art. 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con D.M. 29 maggio 1928, e' il seguente:
"Art. 20. - Per il pagamento delle spese, l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' valersi indifferentemente, a seconda delle varie necessita' dei servizi, di ordinativi diretti, di mandati a disposizione e di mandati di anticipazione.
I mandati a disposizione e di anticipazione possono essere emessi senza limitazione di somma, su tutti i capitoli del bilancio ad eccezione di quelli classificati, nel bilancio dell'Amministrazione autonoma, sotto il titolo "spese generali", per i quali capitoli non puo' essere oltrepassato il limite massimo di L. 60.000.000".
Art. 16.
Alle spese di cui al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella presente legge.
Nota all'art. 16:
Il testo dell' , e' il seguente:
"Art. 4. - Sul capitolo 216 "Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi, spese per campionamento e perizia dei tabacchi dell'esercizio 1911-912 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, la parte dello stanziamento che non risultasse erogata nell'esercizio, rimarra' impegnata in conto residui per spese da farsi negli esercizi futuri.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
Art. 17.
I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 19851987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo e' iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purche' non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo e' alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonche' dai proventi netti della pubblicita' sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la gestione del fondo. (3) ((4))
Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualita' di membro di diritto, al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 2004, n.311 (con l'art. 1, comma 488) ha disposto che "Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento."
La L. 30 dicembre 2004, n.311 (con l'art. 1, comma 488) ha disposto che "Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento."
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 488 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 488 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".
Art. 18.
L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. Prezzo dei sali per uso alimentare. - Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".
Al primo comma dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa", sono sostituite con le seguenti: "e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: "e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
Note all'art. 18:
- Il testo del e del , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18. - L' , e' sostituito dal seguente:
"Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:
1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.
Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati"".
"Art. 19. - Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
Art. 19.
Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, e' soppressa la facolta' per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a. - attivita' e servizi di natura industriale e commerciale, ((esercitati in regime di esclusiva)).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella
TABELLA
Quadro O
DIRIGENTI TECNICI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Quadro P
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Quadro O
DIRIGENTI TECNICI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Quadro P
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico