N NORME. red.it

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno.

Articolo unico



Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori gia' eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Note all'articolo unico: - L' (Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno) autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire quattordici miliardi per il completamento delle opere per il potenziamento del bacino di carenaggio e per opere essenziali per la funzionalita' e competitivita' del bacino stesso. - Il (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) prevede che l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, venga computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita' di apposite domande e riserve.