Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori gia' eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Note all'articolo unico:
- L' (Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno) autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire quattordici miliardi per il completamento delle opere per il potenziamento del bacino di carenaggio e per opere essenziali per la funzionalita' e competitivita' del bacino stesso.
- Il (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) prevede che l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, venga computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita' di apposite domande e riserve.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI