Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 217, e' cosi' modificato:
"Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro nonche' conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".
Nota all' reca norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.
Il testo dell'art. 3, coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3. - Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro nonche' conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso.
Tale sospensione non puo' eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani".
Art. 2.
L'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero della sanita' fornisce alle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attivita' professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione".
Art. 3.
L'articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 217, e' sostituito dal seguente:
"Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine, e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D.
Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) e' determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato".
Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' cosi' modificato:
"Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".
Nota all' reca norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea inciso dell'art. 3, coordinato con la modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3. - Il Ministero della sanita', entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma e' sospeso per non piu' di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.
Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanita', provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.
Il cittadino di altri Stati membri della Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani".
Art. 5.
L'articolo 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' sostituito dal seguente:
"Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorita' competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI