N NORME. red.it

Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
NOTE Nota all' , concerne Provvidenze per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge riguarda: "Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della ". (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).

Art. 2.


Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1985, n. 111, devono intendersi applicabili anche ai fini della erogazione dei benefici di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 598, ed alla legge 14 agosto 1982, n. 599, in relazione a contratti conclusi oppure ad attivita' ed iniziative intraprese in data anteriore al 1 luglio 1984.
Note all'art. 2: - Il testo dell' e (Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali) e' il seguente: "Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla , e dalla , nonche' di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili. Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle , che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985". - La , reca "Provvidenze a favore della riparazione navale". - La , reca "Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale".

Art. 3.


Ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per la individuazione delle imprese che debbono essere considerate operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e' valido il criterio di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430.
Per l'applicazione del criterio di cui al comma precedente, si considerano compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno quelli comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Note all'art. 3: - Il testo dell' (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti - BEI e' il seguente: E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all' . Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro. I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto e' concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti. Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalita' indicate nel precedente primo comma. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti. Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi". - Il testo dell' , convertito, con modificazioni, nella (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata) e' il seguente: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della . Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI