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Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale.

Art. 1.


Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
NOTE Nota all' , concerne Provvidenze per l'industria armatoriale. Il titolo III di detta legge riguarda: "Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della ". (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita).