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Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.