Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.
Art. 20
Articolo 20
Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facolta' di compiere per conto del rappresentato o dei suoi aventi diritto, gli atti necessari per evitare che si rechi pregiudizio agli interessi di questi ultimi.
Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facolta' di compiere per conto del rappresentato o dei suoi aventi diritto, gli atti necessari per evitare che si rechi pregiudizio agli interessi di questi ultimi.