N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.

Art. 20

Articolo 20

Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facolta' di compiere per conto del rappresentato o dei suoi aventi diritto, gli atti necessari per evitare che si rechi pregiudizio agli interessi di questi ultimi.