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Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni.
All'articolo 12, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile".
All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: "Per i redditi soggetti a tassazione separata" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12,"; nel secondo comma le parole: "l'aliquota del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
NOTE Note all' : - L' reca la disciplina fiscale dei redditi soggetti a tassazione separata. - Il testo dell'intero , e' il seguente: "Art. 13 (Determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata). - Per i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'art. 12, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dell'art. 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 11. Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF. Per i redditi di cui alle lettere a), b) e e) dell'art. 12 conseguiti dalle societa' indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.

Art. 2.



L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Indennita' di fine rapporto. - Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. La imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
Le altre indennita' e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.
Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.
Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al secondo comma la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovra' essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(1)((2))
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 16/7/1986, n.34) ha dihiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.2 "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di
previdenza dell'E.N.P.A.S."

AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale con sentenza 22-23 maggio 1991, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 5/6/1991, n.22) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.2 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75."

Art. 3.


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
"c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) e' sostituito dai seguenti:
"3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Note all' : - L' riguarda la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ed indica, nel secondo comma alle lettere a), b) e c), come e' determinata la ritenuta da operare. - Il testo dell' , richiamato nella nuova , e' riportato nelle note all'art. 1. - L' riguarda la ritenuta sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato ed indica al primo comma, numeri 1), 2) e 3), su quali di essi la ritenuta e' operata. Per chiarezza interpretativa si ritiene opportuno pubblicare il testo dei numeri 1) e 2), mentre per il numero 3) il lettore terra' conto della nuova versione introdotta con la presente legge. Per il riferimento all' , vedere nelle note all'art. 1: "Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata: 1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 23; 2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all' , con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento". - Per il riferimento all' , si tenga conto della prima nota all'art. 1; si tenga altresi' conto del nuovo testo della lettera e) introdotto dalla presente legge. - Per il riferimento all' , si tenga conto del nuovo testo introdotto dall'art. 2 della presente legge.

Art. 4.



Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennita' ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, e' stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.(1) ((2))
Le indennita' e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37.
Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennita' di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.
Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennita' e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse e' ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:
a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76;
b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79;
C) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82.(1) ((2))
La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza puo' essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.
Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennita' e altre somme gia' corrisposte, ne' ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennita' e altre somme assoggettate a ritenuta;
b) non e' piu' dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non e' stata ancora pagata o se non e' decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, ne' l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennita' e altre somme gia' corrisposte e' stata operata la ritenuta;
c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennita' e altre somme gia' corrisposte e non assoggettate a ritenuta e' liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;
d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennita' e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 178( in G.U. 1a s.s. 16/7/1986, n.34) ha dichiaro l'illeggittimita' costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art. 4 "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di
previdenza dell'E.N.P.A.S."

AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale con sentenza 22-23 maggio n. 231 (in G.U. 1a s.s. 5/6/1991, n.22) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art.4 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75."

Art. 5.


E' in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennita' e altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio
1980. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.

Art. 6.



Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. ((3))
Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate. ((3)) L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
AGGIORNAMENTO (3)


Il D.LGS. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.LGS. 12 aprile 2001, n. 168, ha disposto (con l'art. 16, comma 2-bis) che "il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato."

Art. 7.


La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo 4, sara' effettuata nell'anno 1986 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1980 ovvero percepite anche in anni antecedenti quando ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo 4; nell'anno 1987 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1981; nell'anno 1988 per le indennita' e le altre somme percepite negli anni successivi.
Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1 gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.

Art. 8.


L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-89.
All'onere relativo al triennio 1985-87, valutato in ragione di lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando l'apposito accantonamento.
Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI