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Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 1.

(Definizione)


L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.