Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato)
Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime, ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).
NOTE
Note all' , concerne: "Provvedimenti per coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".
- La , converte in legge, con modificazioni, il , concernente Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.
- La , converte in legge il , concernente Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
- La , concerne: "Estensione, in favore dei lavoratori degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".
Art. 2.
(Requisiti soggettivi)
Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovra' avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, eta' non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.
Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarita' dell'attivita' da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.
Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.
Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalita' di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.
Art. 3.
(Formazione delle liste)
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1, individuati dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilita' di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.
I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno - presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovranno altresi' risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilita' dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.
A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianita' di cessazione dell'attivita' lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parita' degli altri requisiti prevale l'eta'.
Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovra' darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalita' di cui al precedente primo comma: A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perche' non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda, con le formalita' di cui al precedente secondo comma, entro trenta giorni dalla data del nuovo bando.
Art. 4.
(Corsi di riqualificazione)
Salvo i particolari sistemi di selezione e di formazione previsti da norme speciali per alcune Amministrazioni o Aziende autonome, i lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo precedente sono obbligati a seguire un corso di riqualificazione, organizzato a cura dell'Amministrazione interessata, di durata non inferiore a tre mesi per le qualifiche o categorie ascrivibili fino alla quarta qualifica funzionale e di almeno sei mesi negli altri casi.
I corsi saranno tenuti nella regione di appartenenza e potranno essere organizzati anche in forma consorziata tra amministrazioni diverse, per qualifiche, categorie o profili professionali simili o comparabili.
I relativi programmi di insegnamento e quant'altro occorre per il buon esito della formazione saranno definiti direttamente dalle Amministrazioni interessate.
Per agevolare la frequenza dei partecipanti potra' essere prevista a carico dell'Amministrazione medesima l'organizzazione dei corsi anche in regime convittuale o semiconvittuale.
Durante il periodo di frequenza ai lavoratori disoccupati o in cassa integrazione continuera' ad essere corrisposto, ove competa, il relativo trattamento economico a carico delle apposite gestioni.
Ultimato il corso di riqualificazione i lavoratori risultati idonei saranno immediatamente nominati in prova nei posti vacanti, secondo l'ordine della graduatoria conseguita nelle prove di fine corso.
I lavoratori non idonei nelle prove di fine corso continueranno a percepire il trattamento di cassa integrazione o di disoccupazione speciale secondo le relative discipline ed ove ancora competa; viceversa coloro che rifiuteranno di frequentare il corso di riqualificazione o rinunceranno alla nomina, al termine del corso decadranno automaticamente dalle prestazioni suddette.
Art. 5.
(Nomina in ruolo)
Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e l'eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parita' di punteggio, nella graduatoria finale.
Questa sara' formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione invitera' gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza.
In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadra' dal diritto alla nomina.
La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potra' comportare il ripristino al diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per la assicurazione generale obbligatoria.
Art. 6.
(Passaggio di Amministrazione)
Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, puo' chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalita' di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, sempreche' vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie e' determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
Analoga possibilita' e' concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati.
A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicita' prevista nel precedente articolo 3, le disponibilita' di posti esistenti.
Art. 7.
(Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori)
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B), sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.
Ai fini della copertura dei posti disponi bili, di cui alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato pei almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza, 2 parita' di merito.
Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984.
Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio.
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo.
Nota all'art. 7, comma quarto:
- L'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. (Riserva dei posti e preferenze). - Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso (4).
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-bis) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A parita' di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'eta'".
Art. 8.
(Autorizzazione a bandire concorsi ordinari)
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo di, cui all'unita tabella C), sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.
Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984.
Si applicano i procedimenti previsti nel precedente articolo 7.
Art. 9.
(Corpo forestale dello Stato)
Ai fini di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' aumentata di 900 unita', di cui 300 unita' nell'anno 1985 e 600 unita' nell'anno 1986, nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nella allegata tabella A).
L'Amministrazione forestale dello Stato e' autorizzata a destinare temporaneamente un contingente di detto personale, non superiore a 300 unita', per le esigenze della difesa del patrimonio forestale anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Restano ferme le norme vigenti per le forme di reclutamento e di addestramento nel Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le speciali modalita' previste dalla presente legge.
Art. 10.
(Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno)
Anche al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio, le province, i comuni, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, le comunita' montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, cui sia stato autorizzato l'ampliamento degli organici dalla Commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione, possono bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotti quelli riservati al personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo.
Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta, gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorita' candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purche' in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parita' di punteggio prevale il candidato iscritto da piu' di sei mesi nella seconda classe.
Nelle comunita' montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di tremila abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetti alle biblioteche; terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare; disegnatore; assistenti visitatrici; geometri.
Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unita' anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove gia' non previste in pianta organica.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico restano disciplinati dalla normativa prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma e' transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attivita' lavorativa prestata.
Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il programma di assunzione - articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici - dei comuni e loro consorzi, delle aziende municipalizzate, delle province e delle comunita' montane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' presentato alla Commissione centrale per la finanza locale, presso il Ministero dell'interno, per il parere di competenza e, contemporaneamente, alla Commissione di cui ai successivi articoli 11 e 12 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la autorizzazione a bandire i concorsi, per non oltre cinquemila unita' complessive.
Si prescinde dal suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale se esso non venga reso entro 60 giorni dalla ricezione del programma di assunzione.
La determinazione del Dipartimento della funzione pubblica sulla richiesta di autorizzazione di cui al quarto comma, dovra' essere assunta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all' , reca: "Provvedimenti per l'occupazione giovanile".
Nota all'art. 10, comma terzo:
Il testo dell' , recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente degli enti locali" e' il seguente:
"Art. 8. (Part-time). - In via sperimentale gli enti locali possono procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posto ad orario ridotto, nel limite massimo che sara' definito in sede di accordo decentrato, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.
Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.
Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attivita' professionali.
In particolare si stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
b) il trattamento economico e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale;
c) il salario di anzianita', di cui al successivo art. 41, punto B) e' pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;
d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;
e) il personale a part-time non puo' eseguire prestazioni straordinarie ne' puo' usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge;
f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.
I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente tra quelli compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale.
Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la qualita' dei posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale.
Il personale a tempo pieno puo' chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sempre che vi siano le disponibilita' dei relativi posti.
Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per il personale a part-time il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale.
Il Governo si impegna a definire gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time con apposito provvedimento legislativo".
Art. 11.
(Osservatorio del pubblico impiego)
Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso Ministro, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle province, dei comuni e delle unita' sanitarie locali recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del successivo triennio.
Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno essere indicati i contingenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli organici.
Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento dei propri compiti la Commissione anzidetta puo' accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla Commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.
Art. 12.
(Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico impiego)
La Commissione indicata dal precedente articolo 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente.
Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sara' fissato il compenso da attribuire ai componenti della Commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della Commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa' carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 4, 7 e 8 trovano capienza negli ordinari stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 9, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Auronzo di Cadore, addi' 22 agosto 1985
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Tabelle
TABELLE
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico