Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione tra la CEE, la CECA e i relativi Stati membri da una parte e, dall'altra, la Giordania, il Libano, l'Egitto, la Siria, il Marocco, il Portogallo, la Jugoslavia e gli Stati ACP, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 1980 con la Giordania, il Libano, l'Egitto, l'11 marzo 1982 con la Siria e il Marocco, il 16 marzo 1982 con il Portogallo, il 1 aprile 1982 con la Jugoslavia e l'8 ottobre 1981 con gli Stati ACP.
Art. 5
ARTICOLO 5
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto
equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario:
- il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90%
dell'aliquota di base;
- il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80%
dell'aliquota di base;
- le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il:
- 1 gennaio 1983,
- 1 gennaio 1984,
- 1 gennaio 1985,
- 1 gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle
importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, e' abolita il 1 gennaio 1981.
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto
equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario:
- il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90%
dell'aliquota di base;
- il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80%
dell'aliquota di base;
- le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il:
- 1 gennaio 1983,
- 1 gennaio 1984,
- 1 gennaio 1985,
- 1 gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive
riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle
importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, e' abolita il 1 gennaio 1981.