N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione tra la CEE, la CECA e i relativi Stati membri da una parte e, dall'altra, la Giordania, il Libano, l'Egitto, la Siria, il Marocco, il Portogallo, la Jugoslavia e gli Stati ACP, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre 1980 con la Giordania, il Libano, l'Egitto, l'11 marzo 1982 con la Siria e il Marocco, il 16 marzo 1982 con il Portogallo, il 1 aprile 1982 con la Jugoslavia e l'8 ottobre 1981 con gli Stati ACP.

Art. 3

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti elencati nell'allegato, viene aumentato il volume
dei massimali annuali che la Comunita' applica, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, ai prodotti originari della Jugoslavia.
Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti e' fissato nell'allegato.
2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di
cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica applica i dazi doganali calcolati in conformita' dell'articolo 4.
3. Se, nel corso del periodo d'applicazione delle misure
transitorie la Comunita' ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.