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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

Art. 7

ARTICOLO 7.
(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione oppure da altre imprese con le quali essa intrattiene rapporti commerciali.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute dall'impresa per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione), che sarebbero state deducibili qualora la stabile organizzazione fosse stata un soggetto indipendente che come tale avesse pagato tali spese, sia che le, spese stesse siano state sostenute nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione che altrove.
4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'operativita' delle leggi di uno Stato contraente in materia di tassazione degli utili derivanti da contratti di assicurazione stipulati con non residenti, restando inteso che se le leggi in questione, vigenti in ciascuno degli Stati all'atto della firma della presente Convenzione, venissero modificate (e le modifiche non fossero di tale trascurabile importanza da non snaturarne le caratteristiche generali) gli Stati contraenti si consulteranno tra di loro allo scopo di pervenire ad un accordo sulle modifiche da apportare al presente paragrafo.
6. Ai fini del presente articolo, gli utili di un'impresa non comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione e le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.