Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.
Art. 21
ARTICOLO 21.
(Studenti)
Se uno studente, residente di uno degli Stati contraenti o che era tale immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente, e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori dell'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di istruzione, le predette somme sono esenti da imposizione nell'altro Stato.
(Studenti)
Se uno studente, residente di uno degli Stati contraenti o che era tale immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente, e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori dell'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di istruzione, le predette somme sono esenti da imposizione nell'altro Stato.