Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonche' i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.
Art. 2.
Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.
In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi.
Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori.
Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, rimangono invariate.
L'espressione "costruzioni complete a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata: "costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".
L'espressione "i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata:
"i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".
La lettera a) dello stesso comma e' sostituita dalla seguente:
"a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;".
Agli effetti dell'ammissibilita' al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risultera' dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonche' della documentazione tecnica prodotta.
L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade".
L'espressione "Sulle navi mercantili nazionali" di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata: "Sulle navi nazionali".
NOTE
Nota all'art. 2, primo comma:
- Il testo dell' , come modificato dalla presente legge (art. 2, quinto comma), e' il seguente:
"Art. 3. (Contributo per le nuove costruzioni). - Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, il Ministro della marina mercantile puo' concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori".
Nota all'art. 2, quarto comma:
- Il testo dell' e , e' il seguente:
"Art. 1. (Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale). - Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.
Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e' elevata di 5 punti percentuali".
Nota all'art. 2, quinto comma:
V. la nota all'art. 2, primo comma.
Nota all'art. 2, sesto e ottavo comma:
- Il testo dell' , come modificato dalla presente legge (art. 4, quinto comma; art. 9, secondo comma), e' il seguente:
"Art. 5. (Campo di applicazione). - Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 3 i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, di seguito indicate:
a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.
Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade".
Nota all'art. 2, nono comma:
- Il testo dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Sulle navi nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini".
Art. 3.
L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, puo' proporre al CIPI, che si esprimera' nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile".
Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire".
La lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituita dalla seguente:
"a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;".
La lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituita dalla seguente:
"c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate".
L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi i lavori effettuati su unita' militari, da diporto, nonche' su quelle appartenenti allo Stato".
La lettera c) del primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituita dalla seguente:
"c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate".
L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e' sostituito dal seguente:
"Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo".
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo".
Il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo".
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori.
Il decreto di cui al precedente comma e' emanato previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali si pronunciano entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti.
Nota all'art. 4, quinto comma:
V. la nota all'art. 2, sesto e ottavo comma.
Art. 5.
Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, nonche' di quelli previsti dalla presente legge, devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.
Il primo bilancio o le prime risultanze contabili da presentare, sia agli effetti delle leggi 14 agosto 1982, numeri 598 e 599, che agli effetti della presente legge, sono quelli relativi all'esercizio finanziario 1985.
La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1 luglio successivo alla scadenza del predetto termine.
Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, sara' dichiarata, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme gia' percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
L'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e l'articolo 23 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono abrogati.
Art. 6.
L'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro puo' elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento".
Art. 7.
Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, e' effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983.
Nota all'art. 7, secondo comma:
- Il testo dell' , come modificato dall' , e' il seguente:
"Art. 12. (Aumento dei costi di produzione). - Per far fronte ai rilevanti aumenti dei costi di produzione, con decreto del Ministro della marina mercantile, puo' essere concesso ai cantieri costruttori maggiori, medi e minori, in casi di contratti di nuova costruzione o di prima vendita, di cui all'articolo 3, primo comma, nei quali sia inserita la clausola del prezzo fisso, un contributo non superiore all'aumento percentuale dei costi di produzione, riferito al prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, intervenuto tra la data di stipulazione del contratto e quella di ultimazione dei lavori".
L'intero , viene abrogato dall'art. 9, secondo comma, della presente legge.
Art. 8.
Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1 gennaio 1984.
Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988.
Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo e' elevata al 30 per cento dell'investimento.
Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile.
Nei casi in cui risulti gia' disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione gia' determinata.
Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non puo' superare quello corrispondente al piano di investimento originario.
Nota all'art. 8:
- Il testo degli e , e' il seguente:
"Art. 16. (Contributo per nuovi investimenti. - Alle imprese ammesse ai contributi per l'attivita' di costruzione e riparazione navale che, in conformita' alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, puo' essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.
Art. 17. (Concessione del contributo). - L'approvazione delle iniziative e la concessione del contributo di cui all'art. 16 sono disposte con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base della classificazione dei cantieri di cui al precedente articolo 4.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese interessate debbono presentare al Ministero della marina mercantile le domande di concessione del contributo corredate da un piano di investimento da iniziare o in corso al 1 gennaio 1981. In quest'ultimo caso il contributo di cui all'art. 16 viene ridotto al 10 per cento.
Il contributo non e' concesso per investimenti effettuati inferiori a due miliardi di lire nel caso di imprese maggiori, a un miliardo di lire per le imprese medie e a cinquecento milioni di lire per le imprese minori.
Eventuali variazioni ai piani di investimento di cui al precedente secondo comma possono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1983; qualora il decreto di concessione sia stato gia' emanato, dette variazioni saranno approvate nei limiti della contribuzione prevista dal decreto stesso".
Il secondo comma dell'art. 17 sopra trascritto viene abrogato dall'art. 9, secondo comma, della presente legge.
Art. 9.
Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, l'espressione "piano di settore" e' sostituita dalla seguente: "linee programmatiche per favorire nel triennio 1984-1986 il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale".
Le parole "abilitate alla navigazione" di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono soppresse.
L'articolo 12 nonche' il secondo comma dell'articolo 17 della stessa legge sono abrogati.
Le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396, non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedentemente al 1 gennaio 1984.
Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera, iniziata nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1986, un contributo fino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo.
Sono esclusi dal beneficio di cui al comma precedente i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598.
Nota all'art. 9, secondo comma:
- Il testo dell' , come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 2, sesto e ottavo comma.
Nota all'art. 9, terzo comma:
- Il testo dell'art. 4, terzultimo comma, della , abrogato, con efficacia dal 1 gennaio 1984, in forza dell' , e' il seguente:
"I contributi di cui al presente titolo sono concessi per un tonnellaggio che, complessivamente nel triennio, rientri nei limiti di capacita' indicati dal piano di settore per l'industria navalmeccanica rispettivamente per i cantieri maggiori e per quelli medio-minori".
Art. 10.
Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge puo' essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di navi mercantili.
Le imprese interessate devono presentare, per la concessione del contributo, al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente; da essi devono essere detratti soltanto gli eventuali acconti versati da committenti.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate disposizioni applicative del presente articolo.
Art. 11.
Le abrogazioni, le modificazioni e le integrazioni normative di cui ai precedenti articoli, ove non sia diversamente disposto, si riferiscono esclusivamente a contratti conclusi oppure ad attivita' e iniziative intraprese successivamente al 1 luglio 1984.
Con le norme applicative previste dall'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 598, e dall'articolo 25 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono stabilite anche le modalita' di calcolo del grado di avanzamento dei lavori.
Nota all'art. 11, secondo comma:
- Il testo dell' e dell' , e' il seguente:
"Art. 9. (Norme applicative). - Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile; da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.
Art. 25. (Norme applicative). - Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile; da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile".
Art. 12.
Le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli rispetto ad altri provvedimenti di proroga delle leggi 14 agosto 1982, n. 598, e 14 agosto 1982, n. 599, si applicano dal 1 gennaio 1984.
Eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonche' eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili con gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599, derivanti da direttive emanate dalla Comunita' economica europea in attuazione di una politica comune nel settore delle costruzioni navali, possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.
Art. 13.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a:
a) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;
b) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;
c) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge ed all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599;
d) lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della presente legge.
Art. 14.
All'onere di 20.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1985
PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI