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Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 1.



Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, come modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, fa parte del comparto sanitario.
NOTE Nota all' , concerne l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali. - La , concerne trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli Istituti zooprofilattici sperimentali.