N NORME. red.it

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 1.


Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.