Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.
Art. 39
Articolo 39
Informazioni sulle malattie degli animali e misure relative
1. I competenti organi locali veterinari si danno comunicazione dei casi di malattie degli animali indicate all'allegato n. 7 che si verifichino nella propria zona, e sulle misure veterinarie, limitazioni di movimento e divieti emanati a scopo preventivo.
2. Analoga comunicazione viene fatta per la soppressione di tali misure, in conformita' delle liste e relative aggiunte A e B dell'Ufficio Internazionale per le malattie infettive (OIE), e dell'allegato n. 7.
3. In casi eccezionali i competenti organi locali veterinari possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.
4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.
5. Le malattie e gli organi competenti locali sono indicati nell'allegato n. 7.
Informazioni sulle malattie degli animali e misure relative
1. I competenti organi locali veterinari si danno comunicazione dei casi di malattie degli animali indicate all'allegato n. 7 che si verifichino nella propria zona, e sulle misure veterinarie, limitazioni di movimento e divieti emanati a scopo preventivo.
2. Analoga comunicazione viene fatta per la soppressione di tali misure, in conformita' delle liste e relative aggiunte A e B dell'Ufficio Internazionale per le malattie infettive (OIE), e dell'allegato n. 7.
3. In casi eccezionali i competenti organi locali veterinari possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.
4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.
5. Le malattie e gli organi competenti locali sono indicati nell'allegato n. 7.