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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.

Art. 21

Articolo 21
Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee

1. Le linee marittime di cui al presente Accordo sono esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.
2. In relazione all'articolo 16 le Capitanerie di Porto di una delle Parti notificano alle Capitanerie di Porto dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che esercitano le linee stesse, nonche' le navi che vi sono impiegate.