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Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.


Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici, per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi, o attivita' produttive, sempreche' in entrambe le ipotesi sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

Copertura finanziaria


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 miliardi di lire per il 1982 e in 40 miliardi di lire per il 1983, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1983
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