Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
Art. 1.
Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e' effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.
Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e' prorogato fino ad un massimo di sei mesi. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il trattamento di integrazione salariale previsto dal presente articolo puo' essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il trattamento di integrazione salariale previsto dal presente articolo puo' essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.