N NORME. red.it

Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 AGOSTO 1987 N. 356 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 1987 N. 436)).

Art. 2.


Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia o giustizia ed al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria e' attribuita una indennita' di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di L. 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di L. 100.000 per il restante personale militare e civile.

Art. 3.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1983
PERTINI FANFANI - DARIDA - BODRATO - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Tabella


((TABELLA A (prevista dall'articolo 4, comma 1) INDENNITA' DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA ===================================================================== CARRIERE | QUALIFICHE |Importo lordo Mensile ===================================================================== |Dirigente superiore e primo | Dirigenziale |dirigente | 473.000 --------------------------------------------------------------------- |Impiegati preposti alla | |direzione degli istituti di | |prevenzione e pena o di | Direttiva |servizi penitenziari | 473.000 --------------------------------------------------------------------- |Impiegati non preposti alla | |direzione degli istituti o | |servizi penitenziari | 392.000 --------------------------------------------------------------------- |Educatore capo, ragioniere | |capo, educatore principale, | |ragioniere principale e | Concetto |qualifiche corrispondenti | 240.000 --------------------------------------------------------------------- |Educatore, ragioniere e | |qualifiche corrispondenti | 224.000 --------------------------------------------------------------------- |Aiutante superiore, aiutante | |principale, aiutante alla 3ª | |classe di stipendio e | Esecutiva |qualifiche corrispondenti | 232.000 --------------------------------------------------------------------- |Aiutante alla 1ª e 2ª classe | |di stipendio e qualifiche | |corrispondenti | 216.000 --------------------------------------------------------------------- |Capi operai, operai | |specializzati, qualificati e | Personale operaio|comuni | 208.000 Nota. - Le misure dell'indennita' di servizio penitenziario Sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato - anche anteriormente alla entrata in vigore del - presente decreto - sia nella carriera dell'Amministrazione - degli istituti di - prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e - del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio. ((1))



((1))
Dirigenziale Dirigente superiore 896.000
Primo dirigente 696.000
Direttiva Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari 696.000
Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari 660.000
Concetto Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti 385.000
Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti 365.000
Esecutiva Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti 375.000
Aiutante alla 1ª e 2ª classe e qualifiche corrispondenti 355.000
---------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni , con L. 27 ottobre 1987 n. 436 , ha disposto (con l'art. 4 comma 1 e comma 2) che "a decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65 , relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto" e che "a decorrere dal 1 novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65 , relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla annessa tabella B. Le misure dell'indennita' di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilita'. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennita' saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria."