Indennita' di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Art. 1.
In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505)). ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il comma 2 del presente articolo e' abrogato dalla data del 1 aprile 1978 .
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il comma 2 del presente articolo e' abrogato dalla data del 1 aprile 1978 .