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Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:
a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;
Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;
Cassa depositi e prestiti;
Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario S. Paolo di Torino;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.
Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

Art. 2.



L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive.
Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma, a favore di:
federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
societa' ed associazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal CONI;
enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal CONI;
societa' e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica,
nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro.
I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali.
L'Istituto potra' concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidecessoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purche' gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilita' pubblica.
Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sara' data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualita' o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici.
Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto puo' revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.
Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta'".

Art. 3.


L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, gia' modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e con la legge 10 maggio 1973, n. 278, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2.
Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".

Art. 4.


L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento".

Art. 5.


L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi.
Ai Fini della presente legge s'intendono depresse le zone nelle quali e' autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonche', per le rimanenti regioni d'Italia, i comuni ubicati in zone riconosciute depresse per disposizione di leggi statali o regionali.
Per il finanziamento di impianti sportivi di base sara' destinata annualmente una quota di mezzi disponibili che nel suo ammontare non sia inferiore all'importo del versamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2".

Art. 6.


L'articolo 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale".

Art. 7.


L'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, e' composto:
dal presidente;
da tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;
da tre membri designati dalla giunta esecutiva del CONI;
da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;
da un membro designato da ciascun altro partecipante purche' la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi.
Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al consiglio per ogni due miliardi di lire di quota complessive di partecipazione.
Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il CONI ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal consigliere designato dal Ministro del tesoro e da tre consiglieri di amministrazione dei quali uno scelto tra i tre consiglieri nominati su designazione della giunta esecutiva del CONI e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il consiglio. I predetti tre membri sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carico un anno e sono rieleggibili.
Il comitato esecutivo delibera sulle operazioni di mutuo e sulla concessione dei contributi agli interessi, entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione. Delibera, altresi', in via di urgenza anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica di esso, nonche' su altri affari demandatigli dal consiglio stesso.
Il direttore generale ha la responsabilita' del funzionamento dell'Istituto e interviene, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo".

Art. 8.


L'articolo 9 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Il collegio sindacale dell'Istituto e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, designati rispettivamente:
uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del tesoro;
uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
uno effettivo, dal Ministro delle finanze;
uno effettivo, dalla Banca nazionale del lavoro;
uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Il collegio sindacale e' presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro.
I sindaci durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile".

Art. 9.


Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvedera' ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 10.



Sui concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al CONI, l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, e' dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento.
Alla copertura delle minori entrate derivanti all'erario ed al CONI dalle precedenti disposizioni si provvede mediante incremento del prezzo delle poste di gioco da determinare, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 587, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1983
PERTINI FANFANI - SIGNORELLO - GORIA - FORTE Visto, il Guardasigilli: DARIDA