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Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.

Articolo unico.



L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' modificato come segue:
"L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2".