Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1983
PERTINI FANFANI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA