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Anticipazioni straordinarie al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 1.


La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di attivazione, il tasso di interesse, nonche' ogni altra modalita' di esecuzione dell'operazione.