N NORME. red.it

Anticipazioni straordinarie al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA a seguente legge:

Art. 1.


La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di attivazione, il tasso di interesse, nonche' ogni altra modalita' di esecuzione dell'operazione.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA