N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

Art. 7

Articolo 7.

Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'Istituzione Competente terra' conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in base alla legislazione del primo Stato.