Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.
Art. 7
Articolo 7.
Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'Istituzione Competente terra' conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in base alla legislazione del primo Stato.
Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'Istituzione Competente terra' conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in base alla legislazione del primo Stato.