Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.
Art. 13
Articolo 13.
Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraente per conto della istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'articolo 26.
Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraente per conto della istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'articolo 26.