Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.
Art. 2.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.
La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento. ((7))
Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236.
Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge.
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5 della presente legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5 della presente legge.
Art. 3.
Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((10))
La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 aprile 2006, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 12/04/2006, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 aprile 2006, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 12/04/2006, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma.
Art. 4.
Pensione di inabilita'
La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di 5 anni.
Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianita' di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'. (3)
Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.
Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
((Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilita' fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non e' dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi. Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilita' ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali)).
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".
Art. 5.
Pensione di invalidita'
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' all'esercizio della professione.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresi' il disposto del terzo comma dell'articolo 4. ((3)) La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata due volte. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".
Art. 6.
Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'
Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e di invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entita' stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verra' liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 7.
(( (Pensioni di reversibilita' ed indirette). ))
((
1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.
3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.
4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.
5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita' che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.
6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'))
Art. 8.
Pagamento delle pensioni
Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Art. 9.
Provvidenze straordinarie
Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.
Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.
Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.
Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' abrogato. Le somme gia' accantonate in conformita' della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non e' piu' obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della predetta legge.
Art. 10.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento; (1) (5)
b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento. (5) ((9))
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. ((9))
Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.
Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di eta', il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto "Il costo dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.O00 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18. (1) (5) ((9))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 11 marzo 1988, n. 125 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento".
Il D.M. 11 marzo 1988, n. 125 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento".
AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 3 luglio 1991, (in G.U. 31/07/1991, n. 178), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere a) e b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 2,10 al 2 per cento".
Il Decreto 3 luglio 1991, (in G.U. 31/07/1991, n. 178), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere a) e b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 2,10 al 2 per cento".
AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1995:
la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori;
la percentuale del contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982 e' elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento;
il contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982, e' elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000;
il contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982, e' elevato da L. 320.000 a L.
340.000".
Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1995:
la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall'art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori;
la percentuale del contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982 e' elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento;
il contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982, e' elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000;
il contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982, e' elevato da L. 320.000 a L.
340.000".
Art. 11.
Contributo integrativo
A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attivita' professionale. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1995, il contributo integrativo minimo di cui al presente articolo e' elevato da L. 531.000 a L. 585.000.
Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che con effetto dal 1 gennaio 1995, il contributo integrativo minimo di cui al presente articolo e' elevato da L. 531.000 a L. 585.000.
Art. 12.
Fondo di garanzia
Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruita' espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.
Art. 13.
Variabilita' dei contributi
Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo ((. . .)), secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annua complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresi' in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovra' essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della predetta legge, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.
La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo ((. . .)), secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non puo' eccedere il 15 per cento.
La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
((Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma)).
Art. 14.
Soppressione di contributi
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 ottobre 1955, n. 990.
Art. 15.
Rivalutazione dei redditi
Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonche' per la determinazione della pensione minima i cui all'articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il ((100)) per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Art. 16.
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.
La variazione percentuale delle pensioni erogate e' disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine e' sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari.
Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi e alle 10.000 lire piu' vicine per gli ultimi due. ((8))
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1993, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Art. 17.
Comunicazioni obbligatorie alla Cassa
Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.
In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove non sia stata gia' presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.
Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potra' comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.
L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.
Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, e' tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.
L'interessato puo' interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.
Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.
Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformita' al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.
Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
((La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa)).
Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 18.
Pagamento dei contributi
I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.
I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.
Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.
La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19.
Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.
Art. 20.
Controllo delle comunicazioni
La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui allo articolo 17, quarto comma, ed e' sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236)).
Art. 22.
(( (Iscrizione alla Cassa). ))
((
1. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli.
7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati))
Art. 23.
Riscatto dei periodi pregressi
Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualita' non superiore a dieci, purche', per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti allo albo e non alla Cassa, o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di eta'. (1)
Tale riscatto e' valido solo al fine di completare l'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non e' rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma.
Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.
Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia. ((4))
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 368 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1988, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35 anno di eta'".
La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 368 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1988, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35 anno di eta'".
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 4 agosto 1990, n. 236 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata"; ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
La L. 4 agosto 1990, n. 236 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata"; ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 24.
Sanzioni relative al periodo pregresso
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, e' abrogato.
Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, e' riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia e' considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi.
Le pensioni gia' liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.
Art. 25.
(( (Base del reddito per il passato). ))
((
1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto puo' presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinche' per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito gia' regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.
4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.
5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.
6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata))
Art. 26.
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.
Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.
A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.
Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo.
Art. 27.
Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni
Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma cessa l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonche' della riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.
Art. 28.
Decorrenza delle rivalutazioni
Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
Le entita' dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982.
La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni e' operata in base alla previgente normativa in materia.
Art. 29.
Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1 gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio".
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'".
Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio".
Art. 30.
Investimenti
Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato".
Art. 31.
Iscritti in piu' albi professionali
L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, puo' optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo e' iscritto.
Il reddito professionale denunciato ai fini della IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permane iscritto.
In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.
Art. 32.
Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.
Art. 33.
Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1982
PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA