Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
Art. 1.
Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.