Norme per l'attuazione della politica mineraria.
Art. 1.
Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonche' dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.