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Norme per l'attuazione della politica mineraria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonche' dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

Art. 2.


Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.
Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.
Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1979, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.
Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunita' economiche europee.

Art. 3.


Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.
I programmi, nonche' i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.
I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilita' di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:
a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonche' sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;
b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e
tecnologica nel settore minerario.
Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.
In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, e' sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attivita' di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
((I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi)) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.
Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa puo' essere pronunciata la decadenza dal titolo.
Il controllo sull'esecuzione dei progetti e' esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

Art. 4.


La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria;
nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.
Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attivita' di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro ((...)), e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze. ((Per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purche' di comprovata competenza nel campo della ricerca di base)).
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilita' delle metodologie di ricerca adottate.
Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.
L'ENI esercita l'attivita' di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e puo' avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di universita' o di altri soggetti pubblici o privati.
I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.
I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.


Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che risultano gia' indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 6.


In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita' di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7.


Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

Art. 8.


La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilita' minerari e mineralurgici.

Art. 9.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((5))
AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 10.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))

Art. 11.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))

Art. 12.


Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 GIUGNO 1984, N. 246)).
((Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento)).
Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.
Il contributo in conto interessi e' concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.
La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 13.


Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale ((di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64)).
Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.

Art. 14.


Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, puo' deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o piu' miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.
Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario.
Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonche', per ciascuna miniera, le spese relative e la quantita' di manodopera necessaria.
Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva ((ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione)).
Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi e alla mano d'opera necessaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.
L'attivita' di cui ai commi precedenti e' svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato.
Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI puo' deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1990, N. 221))

Art. 16.


Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorita' le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonche' per l'aumento della produttivita'. Il CIPI puo' altresi' prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai moduli polimetallici.

Art. 17.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((5))
AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 18.


Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attivita' di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 19.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.

Art. 20.


Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:
a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;
b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;
c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
d) per la promozione dell'attivita' di ricerca mineraria ((e l'acquisizione o la partecipazione in miniere)) all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
Sono altresi' autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Art. 21.



All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1982
PERTINI SPADOLINI - MARCORA - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: DARIDA