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Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473.

Art. 1.


E' disposta la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Acquedolci (Messina), del compendio pervenuto allo Stato per effetto del decreto di espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal prefetto di Messina, sito in detto comune, della superficie di metriquadri 156.175,70, espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, e destinato a pubblico generale interesse ai sensi delle predette leggi e del citato decreto.
Dalla superficie di mq 156.175,70 sono escluse le aree gia' utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dallo Stato in esecuzione del piano di ampliamento del 1929, le quali vengono trasferite, a titolo gratuito, al comune di Acquedolci.
Il prezzo di vendita e' stabilito dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, su proposta dell'ufficio tecnico erariale di Messina, pari a quello che risultera' determinato sulla base dei criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.