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Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' disposta la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Acquedolci (Messina), del compendio pervenuto allo Stato per effetto del decreto di espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal prefetto di Messina, sito in detto comune, della superficie di metriquadri 156.175,70, espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, e destinato a pubblico generale interesse ai sensi delle predette leggi e del citato decreto.
Dalla superficie di mq 156.175,70 sono escluse le aree gia' utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dallo Stato in esecuzione del piano di ampliamento del 1929, le quali vengono trasferite, a titolo gratuito, al comune di Acquedolci.
Il prezzo di vendita e' stabilito dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, su proposta dell'ufficio tecnico erariale di Messina, pari a quello che risultera' determinato sulla base dei criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.


La vendita di cui all'articolo precedente e' subordinata alla condizione che il comune di Acquedolci, nel relativo contratto, si impegni:
1) a sollevare l'Amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilita' relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio nonche' con terzi;
2) a regolarizzare i rapporti pendenti con i predetti occupanti mediante vendita a loro favore della proprieta' delle aree da ciascuno occupate, previa esibizione, da parte di ciascuno di essi, di certificazione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato da cui risulti il soddisfacimento del debito erariale per la pregressa occupazione, entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del contratto di vendita stipulato con lo Stato a norma dell'articolo 1, per un prezzo pari a quello corrisposto allo Stato stesso con tale contratto, da determinarsi in misura proporzionale alla superficie di ciascun lotto, e da maggiorarsi, secondo gli indici ISTAT, per la svalutazione monetaria intervenuta tra la data di acquisto da parte del comune e quella di stipula dei singoli contratti di compravendita;
3) a destinare, per la durata di anni venti, a servizi di interesse pubblico e comunale la parte dei detti suoli destinati dal piano regolatore a fini istituzionali del comune medesimo.

Art. 3.


L'Amministrazione del demanio dello Stato e' autorizzata a concedere al comune di Acquedolci una dilazione nel pagamento del prezzo di vendita fino a dieci rate annuali di eguale importo, con gli interessi legali a scalare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1982
PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA