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Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975.

Art. 20

Articolo 20

Le autorita' doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.