Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975.
Art. 20
Articolo 20
Le autorita' doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.
Le autorita' doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.