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Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975.

Art. 12

Articolo 12

Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente Convenzione e deve essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d'ammissione deve essere conforme al modello riprodotto nell'Allegato 4.