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Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

Art. 6

Articolo 6.

1. Gli Stati contraenti assumeranno adeguati provvedimenti, compatibili con le rispettive legislazioni nazionali, al fine di proteggere il carattere riservato delle informazioni che riceveranno a tale titolo, in virtu' delle clausole della presente Convenzione, da altro Stato contraente, o in occasione della loro partecipazione a qualsiasi attivita' eseguita in applicazione della presente Convenzione. Allorche' degli Stati contraenti comunicheranno riservatamente informazioni a organizzazioni internazionali, saranno presi provvedimenti onde assicurare la protezione del carattere riservato di tali informazioni.
2. Gli Stati contraenti non saranno tenuti, in virtu' della presente Convenzione, a fornire quelle informazioni che la legislazione nazionale non consenta siano diffuse o che comprometterebbero la sicurezza nazionale o la stessa protezione fisica del materiale nucleare.