Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DEL MATERIALE NUCLEARE
Gli Stati contraenti,
Riconoscendo il diritto di tutti gli Stati al pieno sviluppo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare ed il loro interesse legittimo nei confronti dei vantaggi che possano conseguirne,
Convinti della necessita' di facilitare la cooperazione internazionale nel campo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare,
Desiderosi di evitare i rischi che potrebbero derivare dall'acquisizione ed uso illecito del materiale nucleare,
Convinti che i reati relativi al materiale nucleare costituiscono oggetto di grave preoccupazione e che e' urgente prendere provvedimenti adeguati ed efficaci diretti ad assicurare la prevenzione, scoperta e repressione di tali reati,
Coscienti della necessita' di una cooperazione internazionale al fine di porre in essere, in conformita' con la legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, adeguati provvedimenti onde garantire la protezione fisica del materiale nucleare, Convinti che la presente Convenzione dovrebbe facilitare il trasferimento, in piena sicurezza, del materiale nucleare,
Sottolineando anche l'importanza che presenta la protezione fisica del materiale nucleare in uso, deposito ed in corso di trasporto nell'ambito del territorio nazionale,
Riconoscendo l'importanza di garantire una efficace protezione fisica del materiale nucleare destinato a scopi militari, e rimanendo inteso che tale materiale e' e continuera' ad essere oggetto di rigorosa protezione fisica,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Ai fini della presente Convenzione:
a) per materiale nucleare si intende il plutonio ad eccezione di quello la cui concentrazione isotopica in plutonio 238 supera l'80 per cento; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233;
l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura in forma diversa da quella di minerale o di residuo minerale; qualunque materiale contenente uno o piu' dei suddetti isotopi;
b) per "uranio arricchito negli isotopi 235 o 233" si intende l'uranio contenente gli isotopi 235 o 233 o entrambi in quantita' tale che il rapporto di abbondanza tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale;
c) per "trasporto nucleare internazionale" si intende il trasporto di una partita di materiale nucleare mediante qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad oltrepassare il territorio dello Stato ove ha origine la spedizione, ad iniziare dal momento della partenza dall'impianto di colui che spedisce nello Stato medesimo, fino al suo arrivo nell'impianto del destinatario, sul territorio dello Stato di destinazione finale.
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DEL MATERIALE NUCLEARE
Gli Stati contraenti,
Riconoscendo il diritto di tutti gli Stati al pieno sviluppo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare ed il loro interesse legittimo nei confronti dei vantaggi che possano conseguirne,
Convinti della necessita' di facilitare la cooperazione internazionale nel campo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare,
Desiderosi di evitare i rischi che potrebbero derivare dall'acquisizione ed uso illecito del materiale nucleare,
Convinti che i reati relativi al materiale nucleare costituiscono oggetto di grave preoccupazione e che e' urgente prendere provvedimenti adeguati ed efficaci diretti ad assicurare la prevenzione, scoperta e repressione di tali reati,
Coscienti della necessita' di una cooperazione internazionale al fine di porre in essere, in conformita' con la legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, adeguati provvedimenti onde garantire la protezione fisica del materiale nucleare, Convinti che la presente Convenzione dovrebbe facilitare il trasferimento, in piena sicurezza, del materiale nucleare,
Sottolineando anche l'importanza che presenta la protezione fisica del materiale nucleare in uso, deposito ed in corso di trasporto nell'ambito del territorio nazionale,
Riconoscendo l'importanza di garantire una efficace protezione fisica del materiale nucleare destinato a scopi militari, e rimanendo inteso che tale materiale e' e continuera' ad essere oggetto di rigorosa protezione fisica,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Ai fini della presente Convenzione:
a) per materiale nucleare si intende il plutonio ad eccezione di quello la cui concentrazione isotopica in plutonio 238 supera l'80 per cento; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233;
l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura in forma diversa da quella di minerale o di residuo minerale; qualunque materiale contenente uno o piu' dei suddetti isotopi;
b) per "uranio arricchito negli isotopi 235 o 233" si intende l'uranio contenente gli isotopi 235 o 233 o entrambi in quantita' tale che il rapporto di abbondanza tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale;
c) per "trasporto nucleare internazionale" si intende il trasporto di una partita di materiale nucleare mediante qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad oltrepassare il territorio dello Stato ove ha origine la spedizione, ad iniziare dal momento della partenza dall'impianto di colui che spedisce nello Stato medesimo, fino al suo arrivo nell'impianto del destinatario, sul territorio dello Stato di destinazione finale.