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Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo unico


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unita'.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.(1)((2))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 8 ottobre 1984, n. 688 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, e' elevato da diciotto a trentasei mesi".

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 giugno 1990, n. 166 ha disposto (con l'art. 1) che: "Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da trentasei a quarantotto mesi".