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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.

Art. 6

ARTICOLO 6.
(Esenzioni da oneri sull'equipaggiamento, carburante, provviste di bordo, eccetera)

1. L'aeromobile che esercita i servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo da parte della compagnia aerea designata da una Parte contraente, come pure le scorte di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale al suo arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente.
2. Saranno inoltre esenti da detti oneri doganali e fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati:
a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e immagazzinati nel territorio di una Parte contraente da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e riservata ad uso esclusivo dell'aeromobile di detta compagnia aerea;
b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, equipaggiamento normale imbarcato nel territorio di una Parte contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, mentre esercita i servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorita' di detta Parte contraente e riservate esclusivamente all'uso e al consumo durante il volo.
3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati se non utilizzati, salvo che non venga concessa la loro utilizzazione a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea o non venga permessa la loro importazione permanente conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.
4. Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono concesse su basi di reciprocita' e possono essere soggette a conformarsi a particolari formalita' normalmente applicabili in tale territorio, ivi inclusi i controlli doganali.